Violazione del diritto all’autodeterminazione
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3582 del 12/02/2025, ha statuito che il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo.
La S.C., con Ordinanza n. 3582 del 12/02/2025, ha trattato il delicato tema del principio di autodeterminazione in ambito medico-sanitario.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 32 della Costituzione “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
Ne discende, ergo, il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare.
Nessun trattamento sanitario - salvo specifici casi - può essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato.
Tali principi trovano ulteriore conferma e specificazione nell’articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Il diritto all’autodeterminazione si sostanzia, ergo, nella possibilità concessa alla persona titolare, di scegliere liberamente in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo e le proprie aspettative di salute e di vita: il titolare del diritto potrà, quindi, liberamente rifiutare un trattamento sanitario, ricorrendo qualora ce ne siano i presupposti, a tutti gli strumenti offerti dal nostro ordinamento per esercitare questa libero potere all’autodeterminazione.
Stante la delicatezza di tale tema, numerose sono le diatribe sorte, soprattutto per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti.
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema confermando la sentenza di merito che aveva escluso che la volontà del paziente di sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'omero, in luogo del bendaggio immobilizzante che gli era stato, invece, praticato, potesse evincersi dalla mera circostanza che il detto intervento fosse stato successivamente eseguito presso altro nosocomio.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 3582 del 12/02/2025, sono tornati sul presente tema ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo.
Avv. Giulio Costanzo