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Rischio elettivo - Studio Legale Costanzo

Martedì, 11 Marzo 2025 11:43

Rischio elettivo

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
"Rappresentazione simbolica della sentenza della Suprema Corte di Cassazione sull’infortunio in itinere e la solidarietà umana nel soccorso ai terzi.

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024, ha statuito che non integra il rischio elettivo la prestazione di soccorso a terzi da parte del lavoratore, trattandosi di attività che costituisce estrinsecazione dei doveri minimali di solidarietà umana la cui omissione potrebbe assumere rilevanza penale.

La S.C., con Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024, è tornata sulla delicata questione concernente il c.d. “rischio elettivo”.

In virtù dell’art. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Ai sensi dell’art. 71 del D.LGS 81/08, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al precedente art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

Il datore di lavoro, dunque, deve adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e, inoltre, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

La casistica nonché la giurisprudenza, però, non escludono casi nei quali sia proprio la vittima di un infortunio sul lavoro che possa esser ritenuto responsabile, in tutto o in parte, del danno patito.

Il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, infatti, potrà esser considerato tale se il rischio cui si espone è privo di connessione con l'attività professionale ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali: non sarà più un "rischio lavorativo", bensì un "rischio elettivo", cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, ergo, non meritevole della tutela risarcitoria o assicurativa.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con la Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024, hanno corretto la motivazione della sentenza impugnata la quale aveva ravvisato un rischio elettivo nella condotta dei lavoratori che erano scesi dal mezzo sul quale viaggiavano al fine di verificare se fosse necessario prestare soccorso agli occupanti di una auto, rimasta precedentemente coinvolta in un sinistro, ed erano stati così improvvisamente investiti da altra autovettura mentre percorrevano il ciglio della strada.

Gli Ermellini, pertanto, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di infortunio in itinere, non integra il rischio elettivo, che esclude l'occasione di lavoro, la prestazione di soccorso a terzi da parte del lavoratore, trattandosi di attività che, seppur estranea all'attività lavorativa strettamente intesa, ma pur sempre posta in essere nelle fasi a quella correlate, costituisce estrinsecazione dei doveri minimali di solidarietà umana la cui omissione potrebbe assumere rilevanza penale.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che non integra il rischio elettivo la prestazione di soccorso a terzi da parte del lavoratore, trattandosi di attività che costituisce estrinsecazione dei doveri minimali di solidarietà umana la cui omissione potrebbe assumere rilevanza penale.

Avv. Giulio Costanzo

Letto 445 volte Ultima modifica il Martedì, 11 Marzo 2025 11:49
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