Condominio
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1002 del 15/01/2025, ha statuito che l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori, la cui violazione dà luogo a una responsabilità di tipo aquiliano.
Il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile.
Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.
La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Particolare rilievo assume l’assemblea condominiale, ossia l’organo deliberante che ha i maggiori poteri per decidere ed incidere sulla vita del condominio.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle afferenti il Condominio ed i creditori.
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 1002 del 15/01/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori, la cui violazione dà luogo a una responsabilità di tipo aquiliano.
Avv. Giulio Costanzo