La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Particolare rilievo assume l’assemblea condominiale, ossia l’organo deliberante che ha i maggiori poteri per decidere ed incidere sulla vita del condominio.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle afferenti il Condominio ed i creditori.
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 1002 del 15/01/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori, la cui violazione dà luogo a una responsabilità di tipo aquiliano.
Avv. Giulio Costanzo