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Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. e onere di disconoscimento - Studio Legale Costanzo

Martedì, 12 Novembre 2019 08:21

Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. e onere di disconoscimento

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Riproduzioni informatiche

La Cassazione conferma i principi in materia di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche e delle esatte modalità di disconoscimento delle stesse”

Sull’onere di disconoscimento delle riproduzioni informatiche e onere di disconoscimento

 Nell’ambito dei mezzi di prova e con particolare riferimento alle riproduzioni genericamente considerate, l’art. 2712 c.c. (nella formulazione successiva all’entrata in vigore dell’art. 16 D. Lgs. 30/12/2010, n. 235, che vi ha ricompreso, insieme alle riproduzioni informatiche e cinematografiche, anche quelle informatiche) dispone che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Come noto, ai fini probatori, il documento “riproducente” viene esibito in giudizio “al fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie” e non in quanto negozio giuridico da cui far derivare “direttamente e immediatamente diritti e obblighi” (Cassazione – Sez. Lavoro n. 3122 del 17/02/2015).

In particolare, relativamente al valore probatorio delle riproduzioni informatiche, la Cassazione – Sez. Lavoro, già con sentenza n. 11445 del 06/09/2001, distingueva tra documenti informatici muniti di sottoscrizione digitale, che possedevano “l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c.” e documenti informatici privi di sottoscrizione digitale, i quali, invece, dovevano essere ricondotti “tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”, proprio in virtù di quanto disposto dal citato art. 2712 c.c.

Ebbene, similarmente alle scritture private, ci si è chiesti quali fossero i presupposti e le modalità utili ai fini del disconoscimento di una riproduzione informatica.

Su tale questione, la Suprema Corte è intervenuta in numerose occasioni, ovvero, tra le altre, a titolo esemplificativo, anche con sentenza della Sezione Lavoro n. 9884 del 11/05/2005, precisando che “la contestazione esclude il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica (ovvero “la conformità” dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate)” e stabilendo, nel contempo, che “ove contestazione vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi”.

Tuttavia, anche la giurisprudenza di merito, ha subito precisato che il “disconoscimento” che fa perdere la qualità di prova alle riproduzioni si cui si tratta, pur non essendo sottoposto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata delle Imprese n. 12287 del 04/11/2015).

Orbene, su tale specifica questione, è tornata a decidere la Suprema Corte – Sezione Lavoro anche con la recente ordinanza del 02/10/2019 n. 24613.

Il caso riguardava la domanda formulata da un lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro e finalizzata al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario.

Detta domanda era stata rigettata in primo e in secondo grado, sia perché il diritto azionato era stato dichiarato in parte prescritto, sia perché i Giudici avevano ritenuto che la domanda stessa non fosse stata adeguatamente provata.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione, lamentando sostanzialmente la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, nonché l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al mancato accoglimento delle eccezioni proposte dal lavoratore in ordine all’idoneità dei mezzi di prova proposti.

La Corte di Appello, infatti, tra le altre motivazioni, aveva ritenuto che i dischi cronotachigrafi e le schede di viaggio prodotti non erano idonei a dimostrare l'asserito lavoro straordinario espletato, sia perché erano stati disconosciuti dalla società, sia perché, quanto alle schede, mancava l'intestazione e la sottoscrizione della società.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, si è riportata ai principi sopra richiamati, confermando che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cc (proprio con riferimento ai dischi cronotachigrafi) il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2.9.2016 n. 17526; Cass. n. 3122/2015)”.

Nel caso concreto, invece, in dispregio dei principi maggioritari, il disconoscimento dei predetti dischi da parte del datore di lavoro si era manifestato con espressioni assai vaghe e generiche, riguardanti la dedotta difformità rispetto agli originali, senza, tuttavia, l'allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l'effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali.

Per tali motivi, dunque, gli Ermellini, ritenuta non condivisibile la decisione della Corte territoriale su tale punto e ravvisata la necessità di una complessiva rivalutazione della documentazione informatica e degli altri mezzi di prova articolati dal lavoratore, ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla medesima Corte di Appello in diversa composizione.

Dal che, si evince, quindi, il principio ormai consolidato secondo cui la contestazione delle riproduzioni informatiche non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un “mero disconoscimento”, ma deve fondarsi su elementi e dati chiari, circostanziati ed espliciti provenienti dalla controparte, in mancanza dei quali dette riproduzioni fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.

Letto 16528 volte Ultima modifica il Martedì, 12 Novembre 2019 08:44
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