Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
Scritto da Avv. Giulio CostanzoSOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE-RECLAMABILE: Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Luglio 2019, n. 19889. Pres. Mammone. Est. De Stefano
La Cassazione ha ribadito che è impugnabile con reclamo il provvedimento con il quale il Giudice dell’esecuzione decide sull’istanza di sospensione dell’esecuzione del titolo.
Con sentenza del 23 Luglio 2019, n. 19889 la Corte di Cassazione a Sez. Un. Civili, ha confermato il principio secondo cui avverso ad un provvedimento che dispone la sospensione della esecuzione, non ancora iniziata ex art. 615 cpc C1, è possibile proporre reclamo ai sensi dell’arto 669 terdecies cpc al Collegio del Tribunale cui appartiene il Giudice monocratico che ha emesso il provvedimento.
Il provvedimento è particolarmente interessante, soprattutto nel ragionamento, che ha indotto i Giudici della Suprema Corte a Sezioni Unite, a giungere alla detta conclusione.
Si riporta di seguito, per maggiore approfondimento, il riferimento.
Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Luglio 2019, n. 19889. Pres. Mammone. Est. De Stefano.