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Copertura assicurativa in caso di investimento volontario di pedone - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 28 Settembre 2018 08:30

Copertura assicurativa in caso di investimento volontario di pedone

Scritto da Giulio Costanzo
Attraversamento pedonale

La Cassazione stabilisce i criteri del risarcimento del danno in caso di sinistro stradale provocato con dolo. La Suprema Corte stabilisce che va risarcito anche il sinistro dolosamente provocato.

La Suprema Corte è di recente intervenuta in materia di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale (che è sempre fonte di rilevanti novità), disciplinando, in particolare, il caso in cui l’incidente sia provocato con dolo da parte del conducente.

L’ipotesi concreta riguardava un soggetto che era stato investito da un veicolo, il cui conducente aveva provocato il sinistro intenzionalmente ed era stato anche condannato in sede penale per tentato omicidio.

Il Tribunale adito dal danneggiato aveva accolto la domanda, ma tale decisione era stata sovvertita dalla Corte di Appello, sicchè, giunti in Cassazione, gli Ermellini hanno deciso la controversia con sentenza n. 20786/2018 del 20.08.2018.

In primis, la Corte, con riferimento alla condanna penale inflitta al conducente, ha ribadito il principio secondo il quale la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

Su tale punto, quindi, la Cassazione ha censurato la sentenza della Corte di Appello, che aveva erroneamente ritenuto che la sentenza penale spiegasse i suoi effetti nei rapporti fra le parti del giudizio e che fosse pienamente opponibile alla compagnia di assicurazioni senza alcuna possibilità per il giudice civile di rivalutare la colpevolezza e le qualificazioni giuridiche necessarie a statuire in ordine agli effetti civili della pronuncia.

Ciò posto, poi, gli Ermellini, con riferimento al merito della questione, hanno stabilito che vi è compatibilità tra la tutela assicurativa del danneggiato e l’uso improprio del mezzo di circolazione. Pertanto, la copertura assicurativa deve intendersi pienamente operante anche nei casi in cui il sinistro, configurando una fattispecie penalmente rilevante, si sia verificato con dolo ed attraverso l’utilizzo dell’autovettura come intenzionale strumento di offesa.

E ciò è stato stabilito in ottemperanza ad altre precedenti pronunce emesse nella medesima materia, allorquando è stato più volte affermato che in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera ( Cass.19368/2017).

In buona sostanza, gli Ermellini hanno ribadito che il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli è pienamente valido ed efficace anche nell’ipotesi in cui il veicolo non riveste la sua precipua funzione di “mezzo di trasporto” ma viene utilizzato quale “strumento di offesa” in danno di terzi.

Ciò in quanto l’art. 1917 cod. civ. non costituisce “il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione e che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico ‘o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere” (Cass. n. 10301/2009; Cass. S.U. n. 8620/2015).

Pertanto, la Cassazione, richiamando i predetti orientamenti, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte Territoriale, enunciando il seguente principio di diritto:

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, ove la copertura contrattuale non operi.

 

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Pubblicato in Danni da circolazione stradale
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Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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