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La Cassazione disciplina la ripartizione delle responsabilità in caso di tamponamento a catena - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 05 Settembre 2018 18:21

La Cassazione disciplina la ripartizione delle responsabilità in caso di tamponamento a catena

Scritto da Giulio Costanzo
Tamponamento a catena

Tamponamento a catena: la Cassazione stabilisce come va ripartita la relativa responsabilità

La responsabilità in caso di tamponamento a catena: 2054 o 2043 c.c.?

È noto che l’estate, ormai agli sgoccioli, è la stagione caratterizzata da una mole maggiore di spostamenti tra una località e l’altra, spesso e volentieri eseguiti con veicoli su strada.Ciò determina, come logica conseguenza, una maggiore congestione delle nostre strade, nonché delle arterie viarie urbane ed extraurbane, comportando, sfortunatamente, l’elevatissimo rischio di sinistri e di incidenti di varia natura, alcuni, purtroppo, con esiti assai gravi.

L’ipotesi di sinistro più comune in cui spesso ci imbattiamo anche in città, è il classico “tamponamento da tergo”. In senso tecnico, il tamponamento si verifica nel caso in cui un veicolo, con la sua parte anteriore, ne urta un altro nella sua parte posteriore e che procede nel suo medesimo senso di marcia.

Tale precisazione non è superflua come potrebbe apparire, in quanto spesso si fa confusione, parlando di tamponamento anche nelle diverse ipotesi di urti e/o incidenti di altra natura e non “da tergo”.

L’art. 141 del Codice della Strada stabilisce che è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo, al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone, avendo, dunque, l’obbligo di porsi nelle condizioni di arrestare sempre e tempestivamente il proprio veicolo prima di “tamponare” quello che lo precede.

Secondo la giurisprudenza più accreditata e diffusa, quindi, in caso di tamponamento, vige la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo “tamponante” per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, fatta salva, comunque, la possibilità che questi dimostri il contrario, ovvero che l’urto è avvenuto per cause di diversa natura, non riferibili a sua responsabilità.

Ma cosa avviene, invece, nel caso in cui i veicoli coinvolti nel tamponamento siano più di due, ovvero nella classica ipotesi del cd. “tamponamento a catena”? In tale ipotesi, quale disposizione normativa va applicata: l’art. 2054 c.c. o l’art. 2043 c.c.?

La Cassazione si è più volte espressa sul punto, e, da ultimo, con la sentenza n. 15788 del 15/06/2018.

In buona sostanza, nel caso di tamponamento multiplo, occorre operare una duplice distinzione, a seconda se i veicoli coinvolti, al momento dell’urto, si trovino in movimento, ovvero siano fermi incolonnati.

Nella prima ipotesi (veicoli marcianti) trova applicazione la presunzione di responsabilità sancita dall’art. 2054 c.c. per cui si presume che ciascun conducente abbia violato l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva. Ciò comporta che tutti i soggetti coinvolti devono ritenersi responsabili in egual misura nella determinazione del sinistro, fatta salva, però, come detto, la possibilità, per ciascuno di loro, di fornire l’eventuale “prova liberatoria”, ovvero che l’incidente è avvenuto per cause a lui non imputabili e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Al contrario, nella seconda ipotesi (veicoli fermi incolonnati), va applicato il disposto di cui all’art. 2043 c.c.

In tal caso, infatti, unico responsabile del sinistro va ritenuto l’ultimo della fila, ovvero quello che, provenendo da tergo, non riesce ad arrestare in tempo il proprio veicolo e provoca il primo urto con quello che precede e, per l’effetto, le successive collisioni da tergo con gli altri veicoli.

Va evidenziato che con la sentenza in esame, la Cassazione ha sostanzialmente confermato un orientamento ormai consolidato secondo cui «in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa” (si veda, sull’argomento, Cassazione n. 8646/2003 e n. 4021/2013).

Pertanto, nella sfortunata ipotesi in cui dovessimo trovarci coinvolti in un sinistro di tal genere, occorrerà verificare attentamente le predette circostanze di fatto, ai fini della corretta identificazione del relativo responsabile e del suo assicuratore, cui rivolgersi per la richiesta di risarcimento dei danni.

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Pubblicato in Danni da circolazione stradale
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  • tamponamento a catena
  • sinistro stradale

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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