Legge Gelli-Bianco: applicabilità retroattiva
Scritto da Avv. Giulio CostanzoE’ possibile applicare i criteri stabiliti dalla Legge Gelli-Bianco, anche se il fatto dannoso si è verificato precedentemente all’entrata in vigore della legge stessa
Criteri di liquidazione della Legge Gelli-Bianco.
Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la Legge n. 24 del 08/03/2017, denominata Legge Gelli dal nome di uno dei parlamentari suoi promotori, che (nonostante le numerose critiche e censure) aveva lo scopo di regolamentare la delicata (ma intricata) materia della responsabilità professionale in campo medico-sanitario.
Detta disposizione normativa, in buona sostanza, ha ribadito il principio già in voga prima della sua entrata in vigore, secondo cui la responsabilità delle strutture sanitarie ed ospedaliere fosse di tipo contrattuale, derivante dal cd. “contratto di spedalità” che si veniva a creare con il paziente al momento della sua accettazione.
Tale fondamentale circostanza, invero, ha comportato una serie di conseguenze principalmente di carattere processuale che possono brevemente indicarsi nel modo seguente:
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Onere della prova: il paziente non è obbligato a dimostrare specificamente l’errore sanitario, ma è la struttura a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Difatti, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale (non inteso quale nesso di causalità ma inteso quale danno legato all’intervento) con l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
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Prescrizione: nel caso di responsabilità professionale, si applica il termine prescrizionale decennale e non quello quinquennale, trattandosi di responsabilità contrattuale.
Ciò posto, considerato che la legge in esame, come detto, è entrata in vigore il 01/04/2017, quid iuris per i casi di responsabilità medica verificatisi in epoca precedente a tale data?
Su tale questione, si è espresso il Tribunale di Bergamo con la sentenza del 26 marzo 2019.
La fattispecie concreta concerneva un caso di ritardo nella diagnosi di un’infezione dovuta all’utilizzo di strumenti non sterili durante un’operazione chirurgica, per cui il paziente danneggiato si era rivolto all’autorità giudiziaria, onde ottenere la condanna della struttura sanitaria al relativo risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Tribunale adito ha sancito la responsabilità della struttura convenuta nella produzione del danno, essendo stato accertato che i sanitari, nel corso dell’intervento chirurgico, avevano utilizzato dei mezzi di sintesi che non erano risultati perfettamente sterili, il che aveva determinato l’insorgere dell’infezione, e che, anche nella fase successiva, essi avevano adottato una condotta inidonea rispetto ai sintomi sofferti ed alla patologia riscontrata nel paziente.
Pertanto, dichiarata la responsabilità professionale dei medici e della struttura sanitaria, il Tribunale bergamasco ha proceduto alla valutazione del danno ricevuto dal paziente, quantificando l’inabilità temporanea totale e parziale nonché il danno biologico cd. differenziale, relativo alla differenza tra la percentuale accertata sul paziente all’esito della CTU e la percentuale che sarebbe comunque derivata allo stesso a seguito dell’intervento chirurgico che aveva subito.
Tale liquidazione economica è stata effettuata sulla base dei parametri previsti dal codice delle assicurazioni private relativamente alle lesioni di lieve entità.
Ed è proprio questo il punto che ci interessa esaminare.
Sul punto, va rilevato che la Corte di Cassazione sancisce l’irretroattività della legge Balduzzi e della successiva legge Gelli-Bianco, stabilendo che le relative disposizioni non possono essere applicate (non solo ai rapporti già esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge, ma anche) ai rapporti giuridici sorti prima dell’entrata in vigore della legge ed ancora non esauritisi, nel caso in cui l’eventuale applicazione determinerebbe il disconoscimento degli effetti del fatto passato che si sono già verificati o si toglierebbe efficacia alle conseguenze attuali o future del fatto passato.
La legge, invece, potrebbe applicarsi agli status, ai fatti e alle situazioni esistenti o sopravvenute rispetto alla data di entrata in vigore della legge stessa, ma conseguenti ad un fatto passato, nel caso in cui tali fatti o situazioni o status debbono essere presi in considerazione di per sé stessi, indipendentemente dal collegamento con il fatto passato.
Su tali premesse, quindi, il Tribunale bergamasco ha ritenuto che l’applicazione delle disposizioni della legge Balduzzi, relative alla liquidazione del risarcimento danni, a fatti verificatisi precedentemente alla sua entrata in vigore non comporta alcun disconoscimento o rimozione degli effetti del fatto passato, poiché tali disposizioni si limitano soltanto a fissare nuovi criteri per quantificare il danno connesso a quel fatto illecito (che, appunto, non è inciso circa i suoi effetti).
In definitiva, la modifica dei criteri di liquidazione del danno (prevista dalla nuova legge) non modifica l’accertamento della verificazione dell’illecito e quindi la sussistenza del diritto al risarcimento del danno (che rimane tale), ma semplicemente determina una sostituzione dei parametri per effettuare la determinazione del valore economico dei danni conseguenti all’illecito.
Il giudice, dunque, ha ritenuto di poter applicare al caso di specie i criteri di quantificazione stabiliti dal codice delle assicurazioni private (richiamati sia dalla Legge Balduzzi che dalla successiva Legge Gelli-Bianco), in quanto ciò non comporta alcuna applicazione retroattiva di tali norme.
Il principio di diritto che se ne può trarre, quindi, è che per la liquidazione dei danni derivanti da responsabilità professionale, è possibile applicare i criteri stabiliti dalla legge Gelli-Bianco, anche se il fatto dannoso si è verificato precedentemente all’entrata in vigore della legge stessa, in quanto tale situazione non determina alcuna applicazione retroattiva della legge.