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Il cambiamento dell’aspetto del paziente in melius fa parte della causa del contratto in caso di chirurgia estetica - Studio Legale Costanzo

Domenica, 10 Febbraio 2019 21:22

Il cambiamento dell’aspetto del paziente in melius fa parte della causa del contratto in caso di chirurgia estetica

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Chirurgo plastico

“Chirurgia estetica: il miglioramento del paziente è nucleo causale del contratto”

Chirurgia estetica: il risultato, ovvero il miglioramento estetico del paziente, rappresenta la causa del contratto

Come noto, le obbligazioni che riguardano l’esercizio di un’attività professionale, e, quindi, anche quella medica, sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto l’opera svolta dal professionista è finalizzata non già alla realizzazione concreta del risultato chiesto dal paziente, bensì ad attivarsi affinchè lo stesso sia raggiunto.

Tale distinzione comporta che l’inadempimento del professionista - medico non si può ricavare dal mancato raggiungimento del risultato utile desiderato dal paziente, ma deve essere considerato in ragione dei doveri riguardanti lo svolgimento dell’attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza, per la valutazione del quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata (Cass. 13/01/2005 n. 583; Cass. 09/11/2006 n. 23918).

In virtù di tale principio, quindi, la diligenza che viene richiesta al professionista – medico è quella media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso essa è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass. 07/04/2006 n. 8291; Cass. 08/08/2000 n. 10431; Cass. 14/08/1997 n. 7618).

Orbene, sull’argomento si è espresso anche il Tribunale di Bari con la sentenza del 04/09/2018, stabilendo che, in materia di chirurgia estetica, si prescinde dalla qualificazione dell'obbligazione del medico come di mezzi o di risultato, in quanto il paziente si rivolge ad un chirurgo plastico spesso per finalità esclusivamente estetiche ovvero per eliminare un difetto e conseguire un determinato risultato, non per curare una malattia.

Per i Giudici baresi, dunque, il risultato concreto – ovvero il miglioramento estetico del paziente – non è soltanto un mero motivo, ma rientra nel nucleo causale del contratto e ne determina la natura. 

La fattispecie sottoposta all’attenzione del Tribunale riguardava il caso di una donna che aveva subito un intervento di chirurgia plastica al setto nasale per eliminare un piccolo gibbo sul dorso del proprio naso. In particolare, il medico chirurgo aveva riferito alla paziente che sarebbe stato necessario un intervento di rinosettoplastica, anziché una semplice rinoplastica.

La donna lamentava che, nel decorso post operatorio, ella era stata seguita da un altro medico, il quale aveva riscontrato un insellamento del dorso nasale causato dall’asportazione eccessiva di frammenti ossei durante l’operazione chirurgica, il che si sarebbe potuto risolvere sol mediante un nuovo intervento chirurgico.

Stante la responsabilità del medico operante e della struttura sanitaria, quindi, la donna li citava in giudizio, onde ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.

Le controparti, nel contestare la domanda attorea, deducevano, tra le altre argomentazioni, che quella del medico era un’obbligazione di mezzi e non di risultato, ed, inoltre, che la responsabilità dell’accaduto doveva imputarsi alla medesima paziente che aveva lasciato l’ospedale contro il parere del chirurgo.

Esaurita la fase istruttoria, il Giudice del Tribunale di Bari ha specificato che l’accertamento dell’esistenza del nesso causale doveva ricondursi alla regola del “più probabile che non” e che il relativo onere probatorio gravava sul paziente danneggiato.

Su tali premesse, quindi, il Giudicante ha evidenziato che le norme in materia di responsabilità contrattuale esonerano il creditore danneggiato dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la colpa stessa e il danno.

Ciò premesso, quindi, il Giudice ha ribadito che nell’ipotesi di chirurgia estetica, a prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione del medico come di mezzi o di risultato, è evidente che un soggetto si rivolge ad un chirurgo plastico per finalità spesso meramente estetiche e pertanto per eliminare un difetto, non per curare una malattia. Di conseguenza, l’obiettivo del miglioramento dell’aspetto esteriore desiderato dal paziente non costituisce solo un mero motivo, ma rappresenta la causa del contratto e ne determina la natura.

In definitiva, poiché la finalità dell'intervento di chirurgia estetica è migliorare l'aspetto fisico del paziente ed incrementare la positività della sua vita di relazione, in tali ipotesi si verte in materia di obbligazione di risultato.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, anche per la Legge Gelli, la prestazione di chirurgia plastico-estetica (cioè né ripartiva, né ricostruttiva) comporta sostanzialmente un obbligo di risultato e non semplicemente di mezzi.

Letto 7305 volte Ultima modifica il Domenica, 10 Febbraio 2019 21:28
Pubblicato in Responsabilità Medico-Sanitaria
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  • chirurgia estetica
  • responsabilità medica

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