Equipe medica: qual è il riparto di responsabilità tra i sanitari?
Scritto da Giulio CostanzoIn una equipe medica ogni membro e’ tenuto a verificare che gli altri eseguano correttamente la propria prestazione.
La IV sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 22007/2018 esamina i profili di responsabilità di un’equipe medica per la morte di una paziente.
Il caso in questione aveva ad oggetto la contestazione del delitto di omicidio colposo mossa dal Pubblico Ministero nei confronti di tre ginecologi, un chirurgo e due anestesisti, per aver, in cooperazione colposa tra di loro, cagionato la morte di una paziente sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia. La Pubblica Accusa, in sostanza, sosteneva la responsabilità penale dei prevenuti per aver omesso, pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta patologicamente aderente all'utero, di trasfondere plasma fresco per correggere il difetto di coagulazione e per avere ritardato il ricovero della degente in un ospedale che fosse dotato di idoneo reparto di rianimazione.
In specie, in seguito al parto cesareo e alla nascita del bambino, la donna veniva colpita da un’emorragia massiva imputabile, da un lato, a una lesione vescicale e, dall’altro alle manovre meccaniche poste in essere per il necessario distacco della placenta.
Nonostante la sutura della lesione e la trasfusione con l’unica sacca di plasma disponibile all’interno del presidio ospedaliero, l’ emorragia non cessava. Pertanto, considerata la gravità dello stato della paziente, nonostante la presenza nella sala operatoria di un'equipe completa composta da ginecologo e da anestesista, si rendeva necessario l’ulteriore intervento di un altro ginecologo e di un altro chirurgo. Tali medici, sebbene non avessero partecipato ad alcuna attività precedente e, dunque, non conoscessero affatto la paziente e il suo iter clinico, si rendevano disponibili a coadiuvare i colleghi nell’intervento di isterectomia, nel tentativo di porre rimedio a quella situazione di emergenza improvvisa.
In primo e secondo grado si addiveniva alla condanna del solo anestesista e all’assoluzione dei sanitari “per non aver commesso il fatto” in quanto, secondo i Giudici, non avrebbero assunto un ruolo decisivo durante l’intervento chirurgico.
Proponeva, pertanto, ricorso per cassazione il Pubblico Ministero sostenendo, viceversa, che anche gli altri medici imputati avevano ricoperto un ruolo significativo durante l’intervento chirurgico assumendo, di conseguenza, una posizione di garanzia per cui avrebbero dovuto controllare le condotte degli altri sanitari in base al principio della responsabilità dell'equipe.
Orbene, giunto tale caso al vaglio della Corte di Cassazione, venivano dapprima esaminati alcuni fondamentali principi in ambito di responsabilità professionale medico-sanitaria, tralasciati dal precedente Giudice, ovvero:
- l'assunzione della posizione di garanzia
- la responsabilità di equipe, con particolare riferimento al peculiare settore dell'intervento sanitario diacronico
- lo scioglimento della equipe
Secondo i Giudici della Suprema Corte, in base al principio del legittimo affidamento, ogni medico ovvero ausiliario ha il dovere di prestare la propria diligenza sull’azione a lui affidata. In particolare: “In tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in équipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui”.
Ed ancora, in ambito squisitamente penale: "La responsabilità penale di ciascun componente di una équipe medica non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla équipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri. Occorre cioè accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell'equipe, oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell'altro componente dell'equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio”.
Nella fattispecie in esame, secondo la Cassazione, era stato erroneamente ritenuto dal giudice di merito che la causa della morte della donna fosse da rinvenire nella sola area disciplinare di competenza dell'anestesista, mentre, secondo gli Ermellini, gli altri sanitari coinvolti erano intervenuti attivamente in sala operatoria e avevano, quindi, assunto una posizione di garanzia di equipe.
Pertanto, l'equipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come un'entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno e tenuto a svolgere il proprio ruolo salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ciascun membro della stessa, quindi, ha un dovere ulteriore che consiste nel verificare che il proprio contributo professionale e quello degli altri membri, sia che sia precedente che contestuale, si armonizzino in vista dell’obiettivo comune. Ne deriva che la responsabilità per l'errore altrui cui non si è posto rimedio o non si e cercato di porre rimedio presuppone sempre un addebito a titolo di colpa in quanto l'evento era prevedibile ed evitabile.
Nel corso della presente pronuncia, inoltre, la Suprema Corte ha avuto l’occasione soffermarsi anche sulla questione relativa allo scioglimento dell'equipe medica, ponendo l’accento su quelli che sono i doveri del sanitario una volta terminato l’intervento chirurgico corale.
In effetti, secondo i Giudici nomofilattici, dopo l'operazione, il sanitario non può sic et simpliciter disinteressarsi del paziente dovendo, per converso e nel rispetto dell’obbligo di garanzia, controllarne il decorso operatorio quanto meno affidando il paziente ad altri sanitari debitamente edotti e in grado di affrontare eventuali complicanze.
Con tale sentenza, pertanto, la Cassazione annullava la decisione della Corte d’Appello che non solo aveva escluso l’esistenza di un obbligo di garanzia in capo ai sanitari ma aveva, altresì, omesso di considerare che l'aporia riscontrata fosse consistita essenzialmente nel tardare a disporre il ricovero della paziente in una struttura più attrezzata per le emergenze senza domandarsi se la suddetta attività ben sarebbe potuta pretendersi o meno da qualsiasi medico, anche non specializzato in anestesia e rianimazione.
La sentenza, dunque, veniva cassata e rinviata ad altro giudice.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori