Fratelli medici di base si scambiano i pazienti? Niente truffa
Scritto da Giulio CostanzoLa Cassazione esclude il delitto di truffa nella condotta di due fratelli medici che si sostituiscono nello svolgimento dell’attività sanitaria.
Il caso deciso con sentenza n. 19707/2018 dalla Corte di Cassazione, vedeva coinvolti due sanitari, fratelli gemelli, condannati sia in primo che in secondo grado per i delitti di truffa in danno di ente pubblico e falso in certificazioni.
In particolare, secondo il Tribunale e la Corte d’Appello territorialmente competente, uno dei due rei dirottava sistematicamente i suoi pazienti al fratello gemello il quale, di comune accordo, effettuava visite mediche al posto del primo, falsificandone la firma sulle ricette di prescrizione e utilizzando il suo timbro, inducendo, in tal guisa, in errore la ASL di appartenenza, e procurando al germano dirottatore l'ingiusto profitto spettante dal servizio sanitario nazionale con pari danno economico per l'amministrazione pubblica.
I due medici proponevano, quindi, ricorso per cassazione sostenendo, con il primo motivo, il mancato raggiungimento della prova da parte dell’accusa “al di la di ogni ragionevole dubbio” della loro colpevolezza in ordine ai reati ascritti, assumendo che la Corte territoriale non avesse esaminato una pluralità di testimonianze, indicate nell'atto di appello, che avrebbero, per converso, dimostrato l'insussistenza dei fatti contestati e, al contempo, fornito una ricostruzione dei fatti più pertinente di quella della pubblica accusa.
I ricorrenti, inoltre, eccepivano l’errata applicazione dell’art. 640 del codice penale, pur nel difetto dell'elemento costitutivo rappresentato dal danno per l'ASL di appartenenza, essendo state effettivamente prestate le visite da parte di un medico iscritto al SSN, perfino oltre gli orari stabiliti, sicché l'ente pubblico avrebbe comunque dovuto erogare il corrispettivo.
Con il secondo motivo di gravame, invece, veniva dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla riconosciuta responsabilità in ordine al reato di falso in certificazione. In species, secondo i due sanitari, sarebbe stato provato che il fratello dirottatore svolgesse anche attività di medico di base, mentre non sarebbe stato dimostrato che il germano avesse firmato ricette con un nome falso, non avendo la Corte provato quali pazienti fossero stati visitati dal primo o meno.
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, riteneva parzialmente fondato il ricorso nei termini che seguono.
In merito al delitto di falso ideologico, i giudici di Piazza Cavour confermavano l’operato della Corte territoriale in ordine alla valutazione del compendio probatorio oggetto di vaglio.
Invero, molteplici testimoni, tra i quali anche personale dipendente dei due fratelli, avevano confermato che i pazienti di uno dei fratelli spesso venivano visitati dall’altro, quando il primo era libero perché stava esercitando attività di dentista, anche in orari nei quali l’altro era di turno come medico di base. Sul punto veniva correttamente richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui: “integra il reato di falso ideologico la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista, sostituisca l'altro, medico convenzionato con la ASL, in visite non comunicate all'Azienda, apponendo una sigla illeggibile su ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l'uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest'ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni”. La pronuncia in parola sottolineava che, in tal caso, non era prospettabile l'innocuità del falso, considerata la funzione di attestati degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva - nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica - l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all'operato del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Rv. 257552).
Peraltro, secondo gli Ermellini, si trattava di principi applicabili anche al caso in cui entrambi i medici fossero convenzionati con la ASL in quanto: “l'indebita sostituzione di un medico convenzionato, ma dedito ad attività professionale privata, con altro anch'egli convenzionato, con la contraffazione delle ricette mediche ad apparente firma e timbro dell’altro, abbia tratto artificiosamente in inganno il SSN che, nell'interesse della pubblica utenza, sceglie i medici di base alla luce di determinati parametri di professionalità, fissa il numero massimo di pazienti ritenuto conforme alle esigenze del pubblico perché altrimenti il servizio può essere non adeguato perché troppo frettoloso o perché le attese degli utenti possono essere troppo lunghe e disagiate, e fissa i criteri di compatibilità del servizio pubblico con la professione privata, secondo valutazioni che non possono essere che rimesse alla Pubblica Amministrazione competente”.
Inoltre, proprio con riferimento ad un caso riguardante due sanitari tra loro fratelli, uno dei quali sostituiva l'altro nell'attività di medico di base, è stato precisato: "come ai fini della configurazione del danno non rilevi il carattere necessitato della prestazione patrimoniale da parte del soggetto passivo, ma la legittimità della sua erogazione proprio all'autore dell'induzione in errore. In sostanza la presenza di una controprestazione fornita da un soggetto diverso rispetto all'obbligato non può essere indifferente rispetto alla qualità dell'aspettativa riposta dall'Ente pubblico, rispetto alla funzionalità del servizio, la cui efficienza va considerata nella complessa struttura operativa organizzata per l'erogazione del servizio. E di cui il "medico persona fisica", in questo caso, è parte essenziale" (sez. 2 n. 1781 del 18/9/2013).
Da ultimo, l’affermazione difensiva secondo cui non vi sarebbe stato danno a carico della ASL in quanto il compenso da questa erogato prescinderebbe dalle ricette sottoscritte e dalle prestazioni effettuate, assicurate illegittimamente attraverso le prestazioni in sostituzione del fratello, veniva contestata dai giudici di Piazza Cavour secondo i quali “per valutare se l'ASL avesse subito o meno un danno patrimoniale, occorreva verificare se i pazienti avessero comunque ricevuto l'assistenza medica conforme all'aspettativa riposta dall'Ente pubblico rispetto alla funzionalità del servizio come prevista dalla convenzione, nel qual caso il danno economico dovrà ritenersi insussistente, oppure se l'assistenza medica fornita ai pazienti non corrisponda ai parametri di funzionalità richiesti, nel qual caso il danno economico è costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni diverse da quella pattuita”.
E proprio di tale valutazione, proseguono gli Ermellini, difetterebbe la sentenza impugnata la quale non specificava se il medico falsificatore avesse già raggiunto il numero massimo di pazienti consentito dall'Accordo Collettivo Nazionale proprio al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio, o comunque lo avesse superato con le condotte contestate, sostituendosi al fratello, né se si fossero comunque verificate per effetto della sostituzione quelle disfunzioni del servizio, quali lunghi tempi di attesa per la visita, o anche errori nelle ricette.
La Corte di Cassazione, dunque, nel ritenere irrevocabile il riconoscimento di responsabilità in ordine al delitto di falso, annullava con rinvio la sentenza impugnata alla Corte territoriale per nuovo giudizio al fine di valutare se nel caso di specie, i predetti limiti fossero stati rispettati e, più in generale, se gli artifici e raggiri come sopra individuati avessero inciso sulle prestazioni richieste dall'Ente Pubblico compromettendo la funzionalità e l'efficienza del servizio così da determinare un danno economico costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni di qualità diversa da quella pattuita.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori