Risarcimento del danno patrimoniale per illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1169 del 20/01/2026, ha statuito che in caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità.
Il danno all'immagine è quel danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale o professionale di riferimento.
Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Il danno all'immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato, una responsabilità avente natura aquiliana.
Esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
Il diritto all’immagine, invece, è il diritto della persona affinché la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.
Rientra nell’ambito dei diritti della persona, essendo un Diritto assoluto, tutelato, in caso di violazione, dall’art. 2043 c.c. (risarcimento del danno a carico del soggetto che con un fatto doloso o colposo rechi ad altri un danno ingiusto).
La Cassazione, di recente, con l’Ordinanza n. 1169 del 20/01/2026, è intervenuta sulla relativa questione cassando con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'illecita pubblicazione, per un periodo di tre mesi, dell'immagine di una minore accanto alla dicitura "Non far versare le lacrime a nessuno: Dio le conta" sul sito e sul profilo Facebook di un'associazione senza scopo di lucro, che se ne era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito.
La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, con l’Ordinanza n. 1169 del 20/01/2026, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità.
Avv. Giulio Costanzo