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Rimborso per l’ex convivente che aveva ristrutturato e arredato la casa - Studio Legale Costanzo

Domenica, 16 Settembre 2018 19:44

Rimborso per l’ex convivente che aveva ristrutturato e arredato la casa

Scritto da Giulio Costanzo
Costi ristrutturazione casa

Condannata a restituire l’intero esborso economico sostenuto dall’ex convivente per aver arredato e ristrutturato la casa di proprietà di lei

Gli Ermellini riconoscono il diritto a vedersi rimborsato per aver ristrutturato ed arredato la casa dell’ex convivente. I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 21479/2018 in tema di convivenza more uxorio rispondono al quesito: se vada rimborsato chi ha ristrutturato e arredato a sue spese la casa di proprietà dell’ex compagna.

La pungente vicenda sottoposta al vaglio dei giudici riguardava un rapporto more uxorio di breve periodo (circa due anni), nel corso del quale l’ex compagno aveva aiutato la donna a ristrutturare ed arredare la casa a lei intestata e dove i due avevano convissuto. In particolare, dopo vent’anni, l’uomo si è visto rimborsare i 100 milioni di vecchie lire esborsati durante il suo rapporto di convivenza con la ex compagna, la cui casa appunto aveva ristrutturato.

Secondo i giudici di legittimità l’esborso di quattrini, avvenuto in un momento in cui per di più l’uomo non navigava nell’oro, esula dall’obbligazione naturale. In particolare, all’epoca dei fatti il conferimento patrimoniale dei cento milioni di lire era stato effettuato in un contesto di vita familiare non caratterizzata da particolare agiatezza e benessere e, per di più, protrattasi per un breve periodo di tempo. Pertanto, la dazione di quel denaro risulta essere "significativa" e, dunque, lontana dalle attribuzioni necessarie alla condivisione della vita quotidiana.

La donna, infatti, nel caso di vendita dell’immobile avrebbe ottenuto un ingiusto vantaggio economico. Inoltre, alcuna incidenza ha avuto la circostanza che la donna fosse collocataria del figlio avuto dalla coppia durante la convivenza.

La Cassazione ha dunque respinto il ricorso della donna condannata nel giudizio di merito a restituire all’ex convivente oltre 50 mila euro.

In particolare, gli Ermellini condividono pienamente il ragionamento svolto dalla Corte d’Appello secondo cui la prova dell’oggettivo arricchimento della donna è chiaramente costituito dal contributo economico ricevuto per l’acquisto, la ristrutturazione e l’arredamento dell’appartamento di sua proprietà durante la convivenza. D’altro canto, la mancata restituzione dell’importo, una volta cessata la convivenza, configura un ingiustificato impoverimento del solvens a fronte dell’ingiustificato arricchimento dell’accipiens che, quale proprietaria del bene, aveva continuato a fruirne.

La Cassazione, dunque, respinge tutti i motivi di ricorso ritenendo “l’esborso sostenuto dall’ex estraneo a quelli resi necessari dalla condivisione della vita quotidiana, con la conseguenza che il mancato recupero di detta somma configurava l’ingiustizia dell’arricchimento da parte della compagna” (cfr. Cass. n. 11330/2009).

Con la decisione in commento la Corte Suprema ha, quindi, condiviso l’orientamento secondo cui l’azione di ingiustificato arricchimento, disciplinata dall’art. 2041 c.c., può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito e l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento, che sussiste quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito

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Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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