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La Cassazione disciplina i rapporti di sorellanza e fratellanza in caso di separazione tra coniugi - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 27 Luglio 2018 10:22

La Cassazione disciplina i rapporti di sorellanza e fratellanza in caso di separazione tra coniugi

Scritto da Giulio Costanzo
Fratello e sorella

La Cassazione stabilisce i criteri di affidamento dei minori in virtù del rapporto di fratellanza e sorellanza. I figli di genitori separati devono poter crescere insieme, a meno che non sussistano gravi motivi contrari al loro precipuo interesse.

Come noto, nell’ipotesi in cui due coniugi decidano di separarsi, possono purtroppo sorgere delicatissime ed intricate problematiche in merito all’affidamento dei figli minori, ancor più quando questi siano più di uno.

Nel ginepraio della giurisprudenza che si è espressa sull’argomento, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12957 del 24/05/2018, la quale ha sostanzialmente ribadito e rafforzato il principio secondo il quale i figli di genitori separati hanno diritto a vivere insieme presso lo stesso genitore affidatario, mantenendo, in tal modo, il rapporto di fratellanza e di sorellanza che altrimenti andrebbe leso, sempre, però, che tale situazione non risulti in contrasto con i loro interessi, da valutare caso per caso.

La fattispecie concreta sottoposta all’attenzione dei Giudici riguardava il caso di genitori separati con uno dei figli minorenni affidato ai servizi sociali con residenza prevalente presso il padre. A tale provvedimento si era opposta la madre sul presupposto che la figlia minore non era stata ascoltata e, comunque, non era stata adeguatamente valutata la sua volontà di vivere con la madre e la sorella.

Il Procuratore Generale ha invocato il principio secondo cui la tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano esser collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse.

Riguardo alle doglianze della madre ricorrente, poi, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza e la necessità di procedere all’audizione del minore infradodicenne e di soddisfare, quando possibile, le sue richieste, salvo che tale audizione non venga ritenuta superflua o contraria all’interesse dello stesso minore, con motivazione rigorosa, dettagliata e circostanziata.

Gli Ermellini, quindi, hanno stabilito che la Corte di secondo grado aveva errato nell’ignorare la chiara volontà espressa dalla minore di vivere con la madre e la sorella, con la quale la stessa aveva mantenuto un rapporto di profondo affetto ed un legame di reciproca stabilizzazione emotiva, confermati anche dal consulente medico designato dal Giudice, sulla base di una valutazione psicologica che si aggiunge alla condivisibile considerazione generale del Procuratore Generale circa la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto fra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e comunque sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza.

In buona sostanza, la Suprema Corte ha cristallizzato quel principio in virtù del quale i figli di genitori separati hanno il diritto di essere collocati presso il medesimo genitore affidatario, di vivere tutti insieme e di conservare il rapporto di fratellanza e di sorellanza. Tale principio trova deroga solo quando la convivenza possa essere di nocumento all’interesse dei minori stessi, dovendosi, altresì, evidenziare anche il fatto che la conflittualità tra i coniugi non può rappresentare, di per sé, una giustificazione idonea a far ritenere prevalente l'interesse del minore al mantenimento dello status quo.

Quella in esame, dunque, costituisce una pronuncia di rilevante importanza per le ipotesi, certamente non infrequenti, di separazione coniugale con più figli minori (spesso, purtroppo, contesi tra i genitori), laddove, in applicazione del principio enunciato dalla Cassazione, va accertato l’interesse precipuo del minore a convivere con i fratelli e le sorelle, procedendo, in fase istruttoria, anche all’audizione del minore stesso, al fine di poter valutare il complessivo ambito familiare e l’opportunità concreta di consentire ai figli il mantenimento del rapporto di fratellanza e sorellanza.

Letto 6833 volte Ultima modifica il Venerdì, 27 Luglio 2018 10:31
Pubblicato in Separazione e divorzi
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Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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