Le spese relative alla casa coniugale spettano al coniuge assegnatario
Scritto da Giulio CostanzoLa Cassazione stabilisce i criteri di ripartizione delle spese di gestione della casa coniugale
Come noto, in caso di separazione e/o scioglimento del vincolo matrimoniale, numerosi sono i problemi di carattere pratico da dover affrontare, tra i quali anche quelli relativi alle spese di gestione e di utilizzo della casa coniugale.
Nella fattispecie, la Cassazione è intervenuta a dirimere una diatriba tra due coniugi relativamente alla ripartizione delle spese per la TARSU.
In primo grado, il marito conveniva la moglie innanzi al Giudice di Pace, chiedendo che quest’ultima fosse condannata a rivalerlo delle spese da lui interamente sostenute per l’imposta TARSU dell’anno 2012 ed afferenti alla casa coniugale assegnata alla moglie e di cui la stessa era comproprietaria, per il periodo successivo al provvedimento di assegnazione.
La moglie spiegava domanda riconvenzionale, onde ottenere la condanna del marito alla restituzione delle somme sostenute per le utenze familiari relative al medesimo immobile, eccependo la compensazione con il controcredito vantato dal marito.
Il Giudice di Pace stabiliva che entrambi i coniugi erano obbligati a pagare in solido il debito tributario per il periodo antecedente alla separazione, mentre, per quello successivo, la moglie era tenuta a sopportare dette spese per intero (in quanto assegnataria della casa), dichiarando però la compensazione tra il credito TARSU azionato dal marito ed il maggior credito vantato dalla moglie, per cui condannava il marito al pagamento della differenza.
Il Tribunale adito in appello riduceva l'importo dovuto dal marito quale differenza tra quanto dovuto alla moglie per la metà delle spese relative alle utenze domestiche e quanto dovuto al marito a titolo di rimborso per gli oneri della TARSU.
La vicenda, tuttavia, è stata portata innanzi alla Suprema Corte, la quale, con ordinanza del 7 maggio 2018 n. 10927, ha preliminarmente posto l’attenzione sul fatto che, in caso di assegnazione della casa coniugale, l'assegnatario è esonerato esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile, ovvero al comproprietario pro quota. Ciò in quanto il carattere gratuito dell’assegnazione si riferisce unicamente all’utilizzo dell’abitazione da parte del coniuge assegnatario, ma non si estende affatto agli esborsi connessi a tale “diritto d’uso”, tra i quali rientrano le spese di utilizzazione e di manutenzione, non solo del singolo cespite, ma anche delle cose comuni. Queste ultime, quindi, spettano al coniuge assegnatario.
Ciò posto, dunque, gli Ermellini hanno anche precisato che, invece, le spese per le utenze domestiche relative alla fase antecedente alla separazione devono ricadere su entrambi i coniugi e che, pertanto, non esiste un diritto di uno dei due al “rimborso” a carico dell’altro, perché in tal caso gli esborsi si ritengono sostenuti per i bisogni della famiglia e, quindi, sono riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. in misura proporzionale alle possibilità finanziarie di ciascuno, coerentemente con quanto previsto dall'art. 316 bis c.c., comma
Su tali premesse, quindi, la Cassazione ha censurato la sentenza del Tribunale, evidenziando l’inconsistenza delle argomentazioni difensive della moglie, la quale si era trincerata dietro al fatto di aver provveduto interamente ai bisogni dei figli in costanza di matrimonio, per cui era legittimata ad agire iure proprio nei confronti dell’altro coniuge per la restituzione delle spese sostenute.
In buona sostanza, i Giudici di Piazza Cavour hanno enunciato il principio secondo il quale occorre distinguere tra: 1) Periodo matrimoniale: le spese sostenute in costanza di matrimonio vengono sostenute da entrambi i coniugi per la famiglia e, quindi, anche per i figli, senza possibilità di distinguere tra quelle destinate all'una e agli altri. 2) Periodo post-matrimoniale e di separazione tra coniugi: durante tale periodo non è possibile rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il rapporto matrimoniale, per cui, nella fase post coniugale, si possono affrontare solo ed esclusivamente le questioni economiche successive alla separazione e al divorzio, senza alcuna rivendicazione a precedenti esborsi (come invece era avvenuto nel caso concreto).
Tale principio sarà certamente di ausilio in tutti quei contenziosi tra coniugi che si basano (quasi) esclusivamente su questioni di natura economico-patrimoniale-finanziaria, trascurando, a volte colpevolmente, gli aspetti affettivi dei rapporti interpersonali.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori