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Spiare il conto corrente del coniuge è reato - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 16 Aprile 2018 16:11

Spiare il conto corrente del coniuge è reato

Scritto da Giulio Costanzo
Accesso al conto corrente

La Cassazione qualifica come accesso abusivo a un sistema informatico, la condotta del coniuge che per difendersi nel giudizio di separazione consulta i dati del conto corrente dell’altro coniuge, anche se in possesso delle credenziali.

Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Piazza Cavour, pronunciatisi con sentenza n. 14627 del 2018, riguardava un marito ritenuto colpevole in sede di merito per aver consultato i dati relativi al conto corrente intestato alla moglie, nonostante gli fosse stara revocata la delega ad operare online. L’uomo, dopo aver esaminato il conto, tramite un accesso abusivo al sistema informatico, stampava gli estratti conto e li produceva nella causa civile di separazione. In particolare, il ricorrente nel censurare la sentenza di merito insisteva nel ritenersi, a suo dire, legittimato ad accedere via web al conto corrente della coniuge. La sua permanente autorizzazione ad accedere al sistema informativo della Banca ed anche all'area riservata afferente il conto della ex, sarebbe certamente emersa dalla documentazione depositata. Nello specifico, tale circostanza sarebbe desumibile da una “chiavetta genera codici” ricevuta dal ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente e lecitamente detenuta ed utilizzata. Inoltre, sempre a parere della difesa dell’imputato, la condotta sarebbe stata in ogni caso scriminata, ex art. 51 c.p., per consentirgli l’esercizio del suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale.

Per i giudici di lgittimità, invece, il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze difensive. Gli Ermellini, infatti, analizzando diffusamente la documentazione prodotta dal ricorrente, accertano l’esistenza di due conti correnti, di cui uno intestato ad entrambi i consorti, al quale era collegata l’unica chiavetta genera codici versataa in atti, e l’altro, a cui si riferisce specificamente l’imputazione, era di esclusiva titolarità la moglie. Su tale ultimo conto l’imputato, al contrario di quanto sostenuto nella difesa, non aveva alcuna valida autorizzazione ad operare, infatti la copia di tale presunta autorizzazione versata in atti era priva sia della sottoscrizione della donna che del timbro della banca.

Anche la tesi sulla presunta esistenza nel caso di specie di una causa di giustificazione di cui all’art. 51 del codice penale viene rigettata. A tal proposito, la Cassazione precisa che tale norma non può operare sino a consentire, a chi invochi una pur lata estensione del diritto di difesa, ingerenze indebite nella sfera di riservatezza di una controparte processuale, neppure ove si invochi un diritto di difesa particolarmente ampio.

Pertanto, gli Ermellini concludono affermando che per essere scriminata la condotta tenuta dall’imputato, deve costituire una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto che si pretende di aver esercitato.

Con tale provvedimento dunque si coglie l’occasione per ricordare la dovuta cautela nella raccolta ed utilizzazione delle prove nei giudizi di separazione giudiziale, cercando di tutalare in pieno i diritti personalissimi delle parti processuali.

Cassazione, sez. V penale, n. 14627 anno 2018.

 

Letto 3537 volte Ultima modifica il Lunedì, 16 Aprile 2018 16:59
Pubblicato in Separazione e divorzi
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Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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