studiocostanzo.net

Quantificazione dell’assegno divorzile: riprende quota il criterio del tenore di vita - Studio Legale Costanzo

Martedì, 26 Febbraio 2019 22:26

Quantificazione dell’assegno divorzile: riprende quota il criterio del tenore di vita

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Separazione

La Cassazione interviene nella delicata materia riguardante l’assegno divorzile ed i relativi parametri di calcolo.

La Cassazione torna ad applicare il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio.

Nonostante la copiosa giurisprudenza già esistente, la Suprema Corte è ritornata più volte sulla materia dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile, nonché sui criteri da applicare per la loro quantificazione.

Abbiamo già avuto modo di esaminare la pronuncia emessa dalle Sezioni Unite meno di un anno fa, e segnatamente la sentenza n. 18287 del 11/07/2018, che sembrava aver determinato una svolta ed un mutamento radicale in materia, stabilendo che ai sensi della Legge n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

In buona sostanza, le Sezioni Unite ritenevano che i parametri per il calcolo dell'assegno di divorzio dovessero tenere conto non già del mero “tenore di vita” mantenuto in costanza di matrimonio, bensì di svariati e diversi fattori, attraverso un’analisi “composita” che, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, tenesse conto del contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in ragione della durata del matrimonio, delle potenzialità reddituali future e dell'età dell'avente diritto.

Sul medesimo argomento, invero, già vi era stata una precedente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 11504 del 10/05/2017), secondo la quale il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella fase del giudizio in punto an debeatur, prescinde dal parametro di riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; estinguendosi il rapporto matrimoniale per effetto della sentenza di status divorzile, sia sul piano personale, sia su quello economico-patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge economicamente più debole collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto e con i suoi effetti giuridici, incarnando una illegittima ultrattività del vincolo matrimoniale in mera prospettiva economico-patrimoniale; diversamente, l'assegno di divorzio che può essere riconosciuto all'ex coniuge, come persona singola e non già come ancora parte di un rapporto matrimoniale estinto, di natura eminentemente assistenziale, è informato soltanto al criterio dell'inadeguatezza dei mezzi ed alla coincidente condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarseli per ragioni obiettive in rispetto del canone di “autoresponsabilità” dei singoli, da intendersi in mera prospettiva di indipendenza od autosufficienza economica a condurre una esistenza libera e dignitosa, secondo il canone di residuale solidarietà postconiugale esigibile in virtù della pregressa vita comune, a tenore degli artt. 2 e 23 Cost.; sia la prima fase di giudizio, in punto an debeatur, che la seconda in punto quantum, ispirato ugualmente al parametro dell'aiuto esigibile in prospettiva del raggiungimento dell'indipendenza od autosufficienza personale del già coniuge svantaggiato e tenuto conto degli altri criteri indicati nell'art. 5 legge sul divorzio (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione), presuppone la puntuale e pertinente allegazione, nonché l'assolvimento del relativo onere probatorio di tutti tali elementi, ed in primo luogo di non possedere mezzi adeguati e di non essere in grado di procurarseli, da parte del coniuge che propone la domanda.

Ordinanza n. 4523 del 14 febbraio 2019

Tuttavia, la Prima Sezione della Cassazione, stupendoci ancora una volta, si è pronunciata nuovamente sull’argomento con la recentissima ordinanza n. 4523 del 14 febbraio 2019, con la quale ha confermato la sentenza della Corte di Appello e, in controtendenza con i precedenti arresti sopra richiamati, ha ritenuto applicabile il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio in favore dell'ex moglie.

Il caso abbastanza comune riguardava l’appello proposto dal marito avverso la sentenza del Tribunale che aveva determinato l’assegno di divorzio in favore della moglie tenendo conto delle condizioni personali della donna (vicina ai sessanta anni e sprovvista di attività lavorativa e di altre fonti di reddito), e, per questo, legittimata ad ottenere l’assegno di divorzio, non possedendo un’entrata economica adeguata all’elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Rigettato l’appello, il marito proponeva ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia, ma gli Ermellini, con l’ordinanza in esame, confermavano la decisione dei Giudici di secondo grado, stabilendo, appunto, l’applicabilità del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio in favore dell'ex moglie, unitamente ad altri elementi di valutazione, quali l’età avanzata, la mancanza di attività lavorativa e di altri introiti, nonché l’assenza di prospettive di lavoro.

I Giudici di Piazza Cavour, invero, a fondamento delle proprie motivazioni, hanno fornito un’approfondita interpretazione dell’art. 5 della Legge n. 898 del 1970, statuendo che “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”.

In buona sostanza, la Cassazione, stabilito il carattere relativo del concetto di adeguatezza contenuto nel citato articolo 5, ha ritenuto che, caso per caso, si dovesse procedere ad una valutazione comparativa di tutti gli elementi a disposizione del Giudice, il quale, ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile ed in ragione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, deve valutare l'inadeguatezza dei mezzi, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, le condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Pertanto, dall’ordinanza in esame, si comprende come i Giudici di legittimità abbiano preferito fornire un concetto di “tenore di vita” più ampio, dovendosi tenere conto di numerosi fattori per la determinazione dell’assegno di divorzio, quali le condizioni finanziarie del coniuge richiedente, la sua età, l’aver svolto o meno attività lavorativa durante il matrimonio, la concreta possibilità di trovare un’occupazione dopo il divorzio, in considerazione proprio dei dati anagrafici e del mercato del lavoro non sempre favorevole.

 

Letto 2777 volte Ultima modifica il Martedì, 26 Febbraio 2019 22:32
Pubblicato in Separazione e divorzi
Etichettato sotto
  • divorzio
  • separazione
  • assegno divorzile

Articoli correlati (da tag)

  • Separazione e mantenimento
  • Separazione con addebito
  • Separazione con addebito
  • Separazione con addebito
  • Separazione con addebito: casi e presupposti
Altro in questa categoria: « Revisione dell’assegno divorzile di mantenimento: decorre dalla data della domanda Coppie omosessuali: quali i criteri in caso di scioglimento dell’unione civile »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version