Revisione dell’assegno divorzile di mantenimento: decorre dalla data della domanda
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa revisione dell’assegno di divorzio decorre dalla data della domanda.
In caso di revisione del contributo di mantenimento dei figli minori fissato in sede di divorzio, la diversa quantificazione decorre dalla data della domanda.
La fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, riguarda il caso, molto frequente, di domanda di divorzio giudiziale, successiva a dichiarazione di separazione, con contestuali provvedimenti in ordine al contributo per il mantenimento dei figli minori.
La decisione del Tribunale che statuiva sull’affidamento dei figli e sulla quantificazione del contributo a loro favore nella stessa misura di cui alla separazione, veniva fatta oggetto di gravame sia principale (da parte della madre) che incidentale (da parte del padre), quest’ultimo relativamente alla revoca del contributo al mantenimento per i figli minori. La Corte di Appello, rigettato l’appello principale, accoglieva parzialmente quello incidentale e riduceva detto contributo, fissandone la decorrenza dalla data della domanda di primo grado.
Avverso detta sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione da parte della madre, la quale, tra gli altri motivi, denunziava la violazione e falsa applicazione dell'art. 337ter c.c. e della Legge n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, lamentando che la Corte di Appello aveva fissato la decorrenza del contributo al mantenimento dei figli dalla data della domanda di primo grado, in violazione del principio generale di non retroattività degli effetti della sentenza divorzile (e del conseguente principio dell'irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento).
Ordinanza n. 22108 del 11/09/2018
Pertanto, esprimendosi sul punto, la Cassazione, con ordinanza n. 22108 del 11/09/2018, ha evidenziato che, mentre l'assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. n. 4415 del 1986; n. 3080 del 1985; n. 19057/06).
Analogamente, è stato affermato in altre pronunce che in tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass., n. 21087/04; n. 10119/06).
Su tali premesse, quindi, la Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha confermato la decisione della Corte di Appello che, in ottemperanza ai principi sopra richiamati, aveva modificato la sentenza di primo grado circa la decorrenza del contributo al mantenimento dei figli, retrodatandola alla data della domanda di primo grado, stabilendo che la decorrenza dalla domanda della modifica di detto contributo costituisce un principio di carattere generale.