studiocostanzo.net

L’adottato ha il diritto di conoscere i fratelli biologici ma… - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 20 Aprile 2018 08:50

L’adottato ha il diritto di conoscere i fratelli biologici ma…

Scritto da Giulio Costanzo
Fratelli

Le conseguenze dell’adozione sul diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini.

Il diritto dell’adottato a conoscere i suoi genitori biologici trova un limite nel diritto alla riservatezza della madre naturale che abbia esercitato, al momento della nascita, il diritto a non essere nominata.

Nel nostro ordinamento giuridico, peraltro, il diritto ai legami familiari è stato riconosciuto e tutelato limitatamente alle origini e all’identità dei genitori biologici (art 28 legge 184/1983) senza alcuna previsione che estenda espressamente tale diritto anche rispetto ai rapporti di fratellanza biologica.

Orbene, il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione (sentenza n. 6963 del 20/03/2018) risulta assolutamente calzante in quanto consente di fornire una risposta al seguente quesito: l’adottato ha il diritto di avere informazioni relative alle sue sorelle e/o fratelli biologici?. Scopriamolo insieme.

Nei due precedenti gradi di giudizio, l’istanza presentata dal ricorrente relativa all’ acquisizione delle generalità delle sorelle biologiche, adottate da altre famiglie, veniva rigettata. Nello specifico, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi negavano la richiesta dell’istante ritenendo che sul diritto alla relazione con le sorelle biologiche dovesse prevalere il diritto alla riservatezza delle stesse, tutelato dall’art. 73 della L. 184/1983, precisando che anche l’ascolto delle stesse, finalizzato a verificare il loro consenso all’acceso ai dati, sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetti adottati delle sorelle e dei genitori adottivi delle stesse.

Giunti in Cassazione, quindi, la prima questione affrontata è volta a stabilire l’esistenza nel nostro ordinamento giuridico di un diritto ai legami familiari con i fratelli biologici o, per converso, se tale diritto fosse limitato ai legami con i genitori biologici dell’adottato.

A sostegno della sua tesi, il ricorrente richiamava la Convenzione di New York nella quale vengono tutelati i diritti del minore alla sua identità, al suo nome e alle relazioni familiari, nonché la Convenzione dell’Aja al fine di ritenere compresi nei legami familiari anche quelli intercorrenti con i fratelli e sorelle naturali.

Per quanto attiene al diritto alla riservatezza delle sorelle, invece, il ricorrente precisava che il diritto azionato era di natura attuale ed esclusivo, mentre il pregiudizio derivante dall’ascolto delle stesse (così come desunto nel provvedimento oggetto di gravame) era solo ipotetico. Inoltre, tale possibile pregiudizio avrebbe potuto essere evitato mediante una previa istruttoria volta a sondare la reazione delle sorelle alla predetta richiesta.

I giudici della Suprema Corte affermano che il diritto a conoscere le proprie origini è espressione fondamentale del diritto all’identità personale che passa anche attraverso la conoscenza e l’accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima.

Sul punto, l’art. 28 della Legge 184/83 riconosce al figlio ultraventicinquenne un diritto potestativo ad avere informazioni che riguardino “la sua origine e l’identità dei genitori biologici”. Ci si è, dunque, chiesti se il richiamo, oltre all’identità dei genitori biologici, anche all’origine del figlio sia una mera specificazione relativa al diritto a conoscere l’identità dei genitori biologici o, piuttosto, se con tale previsione il Legislatore abbia voluto estendere tale diritto alle informazioni del nucleo familiare originario dell’adottato in senso ampio.

Ebbene, la Corte di Cassazione accoglie quest’ultima tesi, ritenendo che “un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma possa valorizzare il diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi, oltre ai genitori biologici, anche i più stretti congiunti come fratelli e sorelle, ancorchè non espressamente menzionati dalla norma”.

Ciononostante, gli Ermellini precisano che il diritto a conoscere l’identità dei genitori biologici e quello a conoscere i dati di altri componenti del nucleo familiare originario non può esercitarsi in maniera identica.

Invero, rispetto ai genitori naturali, il nostro Legislatore ha sancito la preminenza del diritto del figlio a conoscere le proprie origini rispetto a quella dei genitori, escludendo qualsiasi bilanciamento degli interessi coinvolti da valutarsi ex post. Tale statuizione, tuttavia, non è prevista anche rispetto ai fratelli o alle sorelle, in considerazione della diversità della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici. Rispetto a tali soggetti, infatti, può “legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini, e quello delle sorelle e dei fratelli a non voler rivelare la propria parentela biologica e a non voler mutare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza di informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita”. Ne deriva che, mentre con riguardo ai genitori biologici quello dell’adottato ad avere informazioni sui loro dati si configura quale diritto potestativo, rispetto agli altri soggetti è necessario operare un bilanciamento dei due interessi, almeno astrattamente, in conflitto. Tale contemperamento, secondo la Suprema Corte può essere effettuato semplicemente interpellando i soggetti interessati in ordine all’accesso alle informazioni sulla propria identità trovandosi a confronto situazioni giuridiche di pari rango rispetto alle quali non è intervenuta alcuna disposizione legislativa a stabilirne un ordine di gerarchia (come invece avvenuto con i commi 5 e 6 dell’art. 28, con riferimento all’adottato maggiorenne che voglia conoscere l’identità dei suoi genitori biologici):

In definitiva, con la sentenza in questione, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso promosso nei limiti indicati ed esprime il seguente significativo principio di diritto: “l’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28 co. 5 legge 184/83 di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.

 

Letto 1614 volte Ultima modifica il Venerdì, 20 Aprile 2018 09:02
Pubblicato in Altri diritti

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

Ultimi da Giulio Costanzo

  • Opposizione a Decreto Ingiuntivo
  • Risarcimento del danno da morte: spetta anche al convivente more uxorio
  • Diritti d’autore e copyright, nuove norme
  • Il futuro del mercato mondiale, l’industria 4.0
  • Trasferimento di sede senza interessi
Altro in questa categoria: « Il confine tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca Equa riparazione : legge “Pinto” perché aspettare che il giudizio sia finito? »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version