studiocostanzo.net

Il confine tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 12 Aprile 2018 12:05

Il confine tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca

Scritto da Giulio Costanzo
Oblio

La corte di cassazione si pronuncia sul diritto al risarcimento dei danni da violazione del diritto all’oblio.

Oggetto di recenti dibattiti in dottrina e giurisprudenza, il diritto all’oblio può essere definito come il diritto spettante ad ogni individuo a essere “dimenticato”, che si sostanzia nella rimozione di tutti quei contenuti ritenuti lesivi dell’onore e della reputazione della persona che siano divenuti di dominio pubblico e oggetto di cronaca.

In sostanza, salvo il caso in cui il fatto oggetto di pregiudizio torni attuale e faccia sorgere un nuovo interesse pubblico all'informazione su di esso, il soggetto interessato ha diritto ad ottenerne la cassazione.

Si tratta, a ben vedere, di un fenomeno molto diffuso soprattutto grazie ai social network e alle varie piattaforme online che permettono la diffusione rapida e immediata di notizie che divengono, in tal guisa, di dominio pubblico. La ratio risiede nel fatto che un certo contenuto può essere “dimenticato” laddove non risulti più utile per l’interesse pubblico in quanto lo stesso è già stato conosciuto dalla comunità che lo ha già recepito.

Tale diritto è stato espressamente riconosciuto nel contesto comunitario a seguito di numerose pronunce della Corte EDU, in ossequio agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché degli artt. 12, lettera b) e 14, primo comma, lettera a) della Direttiva 95/46/CE (tra tutte si veda la controversia C-131/2012).

Tuttavia, la tutela del diritto in questione passa necessariamente attraverso un contemperamento tra due diritti: quello di cronaca (volto a tutelare l'interesse pubblico all'informazione) e il diritto della persona a che determinate vicende, che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse rilevante della collettività a conoscerle e non risultino più attuali, non vengano più diffuse dai media.

Si tratta, pertanto, di un confine particolarmente labile e rispetto al quale la stessa Corte di Cassazione si è trovata a esprimere principi di diritto particolarmente significativi. Tra quelle di maggiore interesse sicuramente si ravvisa la recente ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 con la quale gli Ermellini hanno risolto una delicata controversia in tema di diritto all’oblio.

La vicenda aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da Antonello Venditti, famoso cantante italiano, avverso la RAI, ritenuta responsabile della messa in onda di un servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, declinata dal cantante, registrato cinque anni prima dalla rete, e già trasmesso in TV in quell’epoca. Nello specifico, il cantante, uscendo da un ristorante, veniva avvicinato da alcuni inviati della trasmissione RAI “La vita in diretta”, allo scopo di rilasciare un’ intervista. Il cantante, tuttavia, rifiutava di rilasciare la predetta intervista. Tale episodio veniva trasmesso durante una puntata della trasmissione suddetta corredato da un commento sarcastico dell'inviato. A distanza di circa cinque anni dalla messa in onda del filmato, veniva trasmesso nuovamente lo stesso servizio - senza alcuna autorizzazione alcuna da parte del cantante - all'interno di una «classifica dei personaggi più antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo», creata dalla «Vita in diretta», e nella quale al Venditti veniva assegnato il secondo posto. Ma vi è di più. Invero, il servizio veniva accompagnato dal commento di un giornalista del seguente tenore: «E chissà, forse Antonello Venditti non è più abituato alle luci della ribalta. Del resto, ormai è molto tempo che non lo illuminano più».

Proposta l’azione di risarcimento danni dal cantante, il Tribunale dapprima e la Corte di Appello poi rigettavano la relativa richiesta. A quel punto, il cantante proponeva ricorso per Cassazione.

Investiti della questione, i Giudici della Suprema Corte accoglievano il ricorso proposto sulla base della seguente argomentazione logico-giuridica. In prima battuta, con l’ordinanza in questione, gli Ermellini hanno posto l’accento sul diritto all’oblio e sulle relative pronunce giurisprudenziali di matrice comunitaria. Il quadro normativo di riferimento, desumibile da norme nazionali (artt. 2 Cast., 10 cod. civ., 97 legge n. 633 del 1941) ed europee (artt. 8 e 10, comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza – e giurisprudenziale di riferimento), ha consentito alla Suprema Corte di tracciare i limiti del diritto in questione.

Nello specifico, è stato precisato come il diritto in questione non abbia carattere assoluto ma, per converso, possa subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: “1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico”.

Pertanto, in assenza delle condizioni suddette, il diritto all’oblio risulta certamente tutelabile e “la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all'oblio, come configurato dalle disposizioni normative e dai principi giurisprudenziali suesposti”.

Nel caso oggetto di vaglio, quindi, i giudici di Piazza Cavour non rinvenivano alcuno dei presupposti legittimanti la messa in onda, a distanza di tempo, del servizio riguardante il cantante.

Difatti, precisava la Corte: “l'episodio del diniego, seppure espresso in forma perentoria e poco cortese, di un'intervista da parte del cantante Venditti - personaggio certamente molto noto a quella specifica parte di pubblico che lo segue e lo ammira, ma di certo non investito di un ruolo primario nella vita pubblica nazionale - riproposto in televisione a distanza di cinque anni, costituisce un fatto del tutto inidoneo ad aprire un dibattito di pubblico interesse, e - men che mai - risponde a quelle ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, o di interesse scientifico o didattico, che sole possono giustificare una nuova diffusione della vicenda da parte di una trasmissione televisiva”.

In definitiva, tenuto conto dell’assenza dei presupposti elencati poc’anzi, nonché dei commenti dell’inviato della trasmissione - volti a far apparire il famoso cantante quale persona scortese e scorbutica- gli Ermellini accoglievano il ricorso di Antonello Venditti ritenendo palese la violazione del diritto all'oblio del cantante.

Sentenza

Letto 1605 volte Ultima modifica il Sabato, 21 Aprile 2018 11:35
Pubblicato in Altri diritti
Etichettato sotto
  • diritto all'oblio
  • diritto di cronaca

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

Ultimi da Giulio Costanzo

  • Opposizione a Decreto Ingiuntivo
  • Risarcimento del danno da morte: spetta anche al convivente more uxorio
  • Diritti d’autore e copyright, nuove norme
  • Il futuro del mercato mondiale, l’industria 4.0
  • Trasferimento di sede senza interessi
Altro in questa categoria: « Lavoro e Salute: dal Mobbing allo Straining, la cassazione cosa ne pensa? L’adottato ha il diritto di conoscere i fratelli biologici ma… »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version