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Assegno di divorzio, il punto sulla giurisprudenza e la modifica all’art.5 della legge 898 del 1970 - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 17 Maggio 2019 09:49

Assegno di divorzio, il punto sulla giurisprudenza e la modifica all’art.5 della legge 898 del 1970

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Assegno di mantenimento

Dall’addio al “tenore di vita” al principio di non autosufficienza per poter beneficiare dell’assegno di divorzio

Dalla rivoluzionaria sentenza Grilli del 2017, i parametri per il calcolo dell’assegno di divorzio sono in continua evoluzione e prendono in considerazione solo il principio della non-autosufficienza economica.

Il tema caldo dell’assegno di divorzio, più volte ripreso e dibattuto dalla Corte di Cassazione, sta finalmente per essere cristallizzato in una norma.

Infatti, nei mesi scorsi la proposta avanzata dalla deputata Morani, accolta di buon grado da tutte le forze politiche, spalleggiata da molti voti favorevoli, ed infine approvata dalla Commissione Giustizia, sta per approdare a Montecitorio.

Come noto ormai da tempo, il Diritto di famiglia necessitava di una trasformazione, soprattutto dopo le Sentenze della Corte di Cassazione, che hanno inserito numerosi dettagli e peculiarità per l’attribuzione e la quantificazione dell’ assegno divorzile, al punto tale che, sono divenute esse stesse regole, a dispetto della legge conosciuta.

Pertanto, prima della presentazione del nuovo disegno di legge, ci sembra doveroso tracciare l’iter che fino a questo momento è stato delineato dalle numerose pronunce.

Per cominciare, dobbiamo chiarire fin da subito, che molto spesso nel gergo comune tendiamo a parlare in modo generico e non esatto di mantenimento, facendo riferimento a questo, per qualsiasi forma di sostegno economico che viene versato da un coniuge in favore dell’altro.

Dunque, bisogna fare una doverosa differenziazione.

Con la pronuncia della separazione, ove vi siano circostanze tali che lo consentano, il Giudice stabilisce l’assegno di mantenimento, che è l’importo mensile versato dal coniuge che si trovi nella condizione più agiata, in favore del coniuge avente diritto, e questo per un’ equiparazione delle vicendevoli situazioni economiche.

Con la sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si stabilisce invece, l’assegno divorzile ovvero, l’assegno che viene versato all’ex coniuge che non ha mezzi propri per mantenersi, con la pronuncia dello stesso divorzio.

Se da una parte i due tipi di contribuzione sembrano non essere molto diverse tra loro, bisogna dire che con la sentenza della Corte di Cassazione, la numero 11504/2017 ( la così detta sentenza Grilli), vi si è aperto un vero divario, poiché questa è stata la prima sentenza spartiacque.

Infatti, per quel che concerne l’assegno di mantenimento, alla base della scelta del Giudicante vige ancora il principio del “tenore di vita”, la separazione infatti è una fase di passaggio non ancora definitiva, e dunque, il vincolo matrimoniale non ancora cessato, induce a considerare la conduzione patrimoniale ed economica della famiglia ancora nel suo insieme, ove i due coniugi separati parificheranno le proprie singole situazioni economiche, in virtù della scelta definitiva o della eventuale ricongiunzione.

Al contrario, il concetto stesso di “tenore di vita” perde il suo significato, qualora la decisione dei due coniugi diviene definitiva , e quindi decidendo di mettere fine alla loro relazione sentimentale, anche il vincolo patrimoniale si dissolve, ed è quello che è stato appassionatamente voluto ed ottenuto con la sentenza Grilli.

Il tenore di vita, che era proprio della coppia al momento in cui vigeva il vincolo matrimoniale, e che continuava ad influenzare le scelte dei magistrati in merito all’attribuzione dell’assegno divorzile, è venuto meno, in quanto all’ex coniuge avente diritto, considerato non più come un soggetto della coppia ma come soggetto indipendente, viene riconosciuto tale sostegno economico, solo quando quest’ultimo è impossibilitato per ragioni obiettivamente rilevanti, a non poter provvedere da solo al proprio sostentamento.

La sentenza delle Sezioni Unite, la n.18287/18 inoltre, ha ribadito un concetto ancora più importante relativamente all’assegno divorzile, ovvero che questo, non è una condizione necessaria, né una garanzia a vita, ma solo lo scopo attraverso cui il coniuge economicamente più forte deve garantire ( quando vi è necessità) al coniuge economicamente non autosufficiente, una sua sussistenza.

Da questa sentenza in poi, se ne sono susseguite altre, che fondamentalmente hanno ribadito concetti molto simili ma, che di volta in volta hanno approfondito aspetti e sfaccettature diverse tra loro.

Nell’insieme le decisioni della Suprema Corte, hanno fornito parametri chiari in merito all’assegno stesso, tralasciando però, ciò che sarebbe stato utile per il calcolo del quantum della contribuzione. I parametri più importanti estrapolati dalle numerose pronunce della Suprema Corte e che hanno maggiormente ispirato la riforma a cui oggi facciamo riferimento, sono parametri utili ai fini di una vera indagine, per stabilire se la disoccupazione o comunque lo status precario del coniuge avente diritto, sia frutto o meno di un’incolpevole condizione.

Per questo, la nuova proposta di legge in primis, rivolge la propria attenzione verso l’assegno di divorzio, tralasciando quello di mantenimento, ed avanza tante novità.

Cercando di modificare l’art 5 della legge 898 del 1970, ma soprattutto di superare definitivamente il concetto di “tenore di vita”, il legislatore fornisce al magistrato alcune linee guida fondamentali.

Si propone come novità sicuramente, la figura dell’assegno di divorzio a tempo, una sorta di contributo che il coniuge più agiato può offrire all’altro coniuge, ma solo ed in virtù di uno scopo bene preciso, e soprattutto per un periodo stabilito, per dare la possibilità all’ex avente diritto, di trovare ad esempio un lavoro.

Vengono proposti parametri precisi, come, calcolare la durata del matrimonio, la contribuzione che entrambi i coniugi hanno apportato, non soltanto sotto l’aspetto economico, ma anche come impegno profuso alla cura della casa, dei figli ecc.

Anche l’età anagrafica dell’ex avente diritto, diviene fondamentale, soprattutto per stabilire se e come, quest’ultimo può rientrare nel mondo del lavoro, si esamina pertanto, la formazione scolastica e lavorativa e l’ambiente in cui vive.

Infine ovviamente, divengono importanti e necessari anche tutte le valutazioni che esulano lo stesso soggetto, ovvero, una nuova convivenza con un nuovo compagno o nuove nozze, il possesso di immobili, tutto ciò che possa aver cambiato positivamente la vita economica del coniuge avente diritto.

Tutti questi nuovi e teorici emendamenti, traggono origine da un pensiero comune, ovvero che l’assegno di divorzio è uno strumento molto importante, che deve fungere da asse di equilibrio in casi molto difficili di disparità economiche che sono causate dal divorzio stesso, ed è in tali circostanze, che le condizioni economiche svantaggiose e obiettivamente difficili, siano supportate nel modo più adeguato.

Come ribadito dai sostenitori della riforma, con i nuovi parametri, si vuole dire basta invece, una volta e per tutto, a quelle situazioni nelle quali l’assegno di divorzio è stato violato, scambiato per una indennità a vita, sfruttato sotto ogni punto di vista, perdendo definitivamente del suo significato, ma soprattutto divenendo causa di situazioni a dir poco paradossali.

E nell’attesa dell’atto finale, si aspetta con fiducia e speranza, che tale legge sia l’utile espediente che ad oggi manca ai fini pratici, e lo strumento più adeguato per fare la differenza.

Letto 2254 volte Ultima modifica il Venerdì, 17 Maggio 2019 09:55
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