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Duplice il risarcimento del danno quando manca il consenso informato - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 18 Ottobre 2019 08:43

Duplice il risarcimento del danno quando manca il consenso informato

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Sentenza numero 23328/2019

In mancanza del consenso informato, si possono verificare sia un danno alla salute che un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.

La Suprema Corte con la sentenza numero 23328/2019 ribadisce l’orientamento di legittimità secondo cui il consenso informato non è validamente espresso se si sottoscrive un modulo prestampato. In particolare, la Corte afferma, richiamando il proprio costante orientamento, che “in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass., Sez. 3, sentenza n. 2177 del 04.02.2016).

Inoltre, gli Ermellini, con la sentenza in commento, dichiarano che se il paziente non presta il proprio consenso ad un determinato trattamento terapeutico, le tipologie di danno che si possono verificare sono due: il danno alla salute ed il danno da lesione dell’autodeterminazione. Ed essi hanno un’autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria.

In primis, vi è un danno alla salute, che si configura quando è dimostrato che il paziente, se avesse ricevuto una corretta informazione, avrebbe verosimilmente evitato di sottoporsi ad un determinato intervento e di subirne le conseguenze invalidanti.

A tale danno si aggiunge, poi, un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione che si configura quando, in conseguenza della carenza di informazione, il paziente ha subito un ulteriore pregiudizio, sia di carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cass. n. 21748/2007; Cass. 23676/2008).

In definitiva, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, qui sotto allegata, ha sottolineato anche che il paziente ha "la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza".

D’altronde, la nostra Costituzione stabilisce “il rispetto della persona umana in tutti i momenti della sua vita e nella totalità della sua essenza psicofisica, nella piena considerazione di tutto il "fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive".

Civile Sent. Sez. 3 Num. 23328 Anno 2019

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