Inoltre, gli Ermellini, con la sentenza in commento, dichiarano che se il paziente non presta il proprio consenso ad un determinato trattamento terapeutico, le tipologie di danno che si possono verificare sono due: il danno alla salute ed il danno da lesione dell’autodeterminazione. Ed essi hanno un’autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria.
In primis, vi è un danno alla salute, che si configura quando è dimostrato che il paziente, se avesse ricevuto una corretta informazione, avrebbe verosimilmente evitato di sottoporsi ad un determinato intervento e di subirne le conseguenze invalidanti.
A tale danno si aggiunge, poi, un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione che si configura quando, in conseguenza della carenza di informazione, il paziente ha subito un ulteriore pregiudizio, sia di carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cass. n. 21748/2007; Cass. 23676/2008).
In definitiva, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, qui sotto allegata, ha sottolineato anche che il paziente ha "la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza".
D’altronde, la nostra Costituzione stabilisce “il rispetto della persona umana in tutti i momenti della sua vita e nella totalità della sua essenza psicofisica, nella piena considerazione di tutto il "fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive".