Tali principi trovano ulteriore conferma e specificazione nell’articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Il diritto all’autodeterminazione si sostanzia, ergo, nella possibilità concessa alla persona titolare, di scegliere liberamente in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo e le proprie aspettative di salute e di vita: il titolare del diritto potrà, quindi, liberamente rifiutare un trattamento sanitario, ricorrendo qualora ce ne siano i presupposti, a tutti gli strumenti offerti dal nostro ordinamento per esercitare questa libero potere all’autodeterminazione.
Stante la delicatezza di tale tema, numerose sono le diatribe sorte, soprattutto per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti.
Gli Ermellini, di recente, con l’ Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020, sono tornati sul relativo tema, cassando la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato l’automobile nonostante sapesse di non potersi sottoporre, per motivi religiosi, ad emotrasfusioni.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020 , accogliendo il relativo ricorso, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"”.
Alla luce di tale pronunzia, ne discende, ergo, che l'omessa o insufficiente informazione preventiva che evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario integra violazione del diritto di autoderminazione, non escludendo comunque che, anche qualora venga dedotta la predetta violazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa".