studiocostanzo.net

La responsabilità del vettore nel contratto di trasporto di persone - Studio Legale Costanzo

Martedì, 14 Aprile 2020 09:53

La responsabilità del vettore nel contratto di trasporto di persone

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Bus

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019 ha statuito che incombe in capo al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l’evento dannoso fosse imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza.

Per contratto di trasporto si intende, ai sensi dell’art. 1678 c.c., il contratto con il quale una parte (il vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro.

Il contratto di trasporto è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive, oneroso e a forma libera.  L’oggetto della prestazione può essere sia il trasporto di persone che quello di cose.

Per quanto concerne il trasporto di persone, il rapporto intercorre tra due soggetti: il vettore e il viaggiatore.

Nel trasporto di persone, la prestazione è ricevuta e controllata dal viaggiatore in modo continuativo e, conseguentemente, gli effetti - rispetto all’altra fattispecie - sono diversi soprattutto nella disciplina della responsabilità del vettore.

Le principali diatribe, al riguardo, concernono il risarcimento dei danni subiti dal viaggiatore durante il trasporto per fatto altrui.

Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema, decidendo su di un caso che vedeva una viaggiatrice che, nell’ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuità nell’esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un’altra, previsto dall’unico contratto con l’unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019, accogliendo il relativo ricorso, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell’art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste”.

Il trasbordo, infatti, era parte necessaria dell’esecuzione contrattuale, sicché, mentre il viaggiatore-danneggiato aveva adempiuto al proprio onere provando il nesso causale con il trasporto, il vettore non aveva provato l’imprevedibilità o inevitabilità dell’accaduto o, comunque, riconducibile a fatto del terzo o dello stesso soggetto leso.

Alla luce di tale pronunzia, ne discende, ergo, che il vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico, sarà tenuto a dimostrare che l’evento dannoso cagionante il danno al trasportato fosse imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza.

Letto 4003 volte
Pubblicato in Altri diritti
Etichettato sotto
  • responsabilità
  • evento dannoso
  • trasporto

Articoli correlati (da tag)

  • La responsabilità del venditore e garanzia ex art. 1489 c.c.
  • La responsabilità civile del magistrato
  • Non vi è responsabilità civile del magistrato in caso di discostamento dall'orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • Reato: quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità indiretta?
  • La responsabilità del venditore e garanzia ex art. 1489 c.c.
Altro in questa categoria: « Concorrenza sleale: insufficiente la mera constatazione dello storno di dipendenti Pignorabile il fondo patrimoniale se esiste una relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version