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Danno da fermo tecnico - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 30 Aprile 2020 09:04

Danno da fermo tecnico

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Rimessa auto

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020, ha statuito che il danno da fermo tecnico deve essere allegato e dimostrato, sostanziandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020, è intervenuta sulla contemporanea questione concernente il danno da fermo tecnico.

Il danno da fermo tecnico consiste nel pregiudizio di natura patrimoniale subito dal proprietario di un veicolo in riparazione e derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata in officina.
Ciò avviene, in particolare e soprattutto, nel caso di fermo del veicolo per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Il danno da fermo tecnico può consistere nelle spese fisse che il proprietario del veicolo ha dovuto sostenere nonostante il mancato uso della vettura, come ad esempio il pagamento dell’assicurazione e del bollo auto, la svalutazione commerciale subita dal mezzo durante la sosta forzata in officina e, infine, il pregiudizio consustanziale al mancato godimento del bene.
In un’altra accezione di “danno da fermo tecnico” - con una chiave di lettura molto più ampia - sono ricomprese, altresì, le ulteriori ed eventuali poste di danno ricollegabili solo in via indiretta e non immediata alla sosta forzata della vettura, come ad esempio le spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura (danno emergente) o l’impossibilità di eseguire una particolare attività con il veicolo, come quella lavorativa (lucro cessante).
Tali pregiudizi, però, a differenza di quelle rientranti nel primo novero su citato, non potranno essere risarciti in via automatica, dovendo il proprietario fornire la prova specifica in merito.
In passato, infatti, si riteneva che il danno da fermo tecnico sussistesse in re ipsa in ogni sinistro stradale che comportasse il ricovero del mezzo in officina.
La ratio di tale orientamento si fondava sul fatto che, durante la sosta per la riparazione, il proprietario del mezzo continuasse a sostenere spese, come il pagamento del premio dell’assicurazione o c.d. bollo auto, contemplando anche il deprezzamento del bene dovuto ai danni da riparare.
Si riteneva, quindi, che il giudice potesse liquidare in via equitativa tale danno, senza necessità che il danneggiato ne fornisse prova specifica.

Gli incidenti stradali, con conseguenti controversie giudiziarie, sono all’ordine del giorno e la disciplina in materia ha subito notevoli cambiamenti causati anche dalle consuetudini della società contemporanea.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema decidendo su di un caso ove il Tribunale escludeva il risarcimento del danno da fermo tecnico, per mancanza di concreta allegazione e di prova dello stesso. Il ricorrente, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione ove denunciava che il Tribunale, a dispetto dell’evidente indisponibilità del mezzo in conseguenza dei danni dallo stesso riportati, avesse rigettato, per mancanza di prova specifica, l’istanza di risarcimento per "danno tecnico".

Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020

I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020, hanno rigettato il relativo ricorso, ribadendo così il seguente principio di diritto: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.”

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.

Letto 4933 volte Ultima modifica il Giovedì, 30 Aprile 2020 09:11
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