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Tutela della maternità e della paternità per gli avvocati - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 25 Luglio 2018 07:08

Tutela della maternità e della paternità per gli avvocati

Scritto da Giulio Costanzo
Genitorialità

L’ordine degli avvocati di Milano pubblica il nuovo protocollo che tutela la genitorialità dei legali

Pioniero è l’ordine degli avvocati di Milano nella tutela della genitorialità dei legali e adesso arriva il nuovo protocollo. Il consiglio giudiziario milanese nella seduta del 12.06.2018 ha approvato il protocollo di tutela della genitorialità.

All’interno dei tribunali italiani la condizione di gravidanza, la necessità di allattare o comunque di assistere un neonato, fino ad oggi, non era considerata un valido impedimento a svolgere l’attività giudiziaria.Per le mamme ed i papà meneghini è, invece, arrivata la regolamentazione del tanto atteso legittimo impedimento che tutela i legali che decidono di fare figli.

Difatti, il consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano pubblica il nuovo protocollo (sotto allegato) che sostituisce il precedente del 2011 e che prevede “l’impegno a promuovere con ogni mezzo le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell’organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell’esercizio della professione”.

Tale documento prevede che il giudice civile fissi le udienze, disponga i rinvii, stabilisca il calendario e valuti la possibilità di concedere la proroga dei termini tenendo conto dello stato di gravidanza dell’avvocato per il periodo che corrisponde al congedo di maternità stabilito dalla legge per i lavoratori dipendenti. Per far ciò è necessario che la professionista dimostri il suo stato di gravidanza o l’avvenuta adozione o l’affido. In ogni caso, tale tutela non deve arrecare un grave pregiudizio alle parti nelle causa di trattazione urgente.

Per il processo penale, il protocollo rinvia all’art. 420 ter c.p.c. (sul legittimo impedimento anche del difensore) e precisa che il giudice deve tener conto dell’avvenuta comunicazione dello stato di gravidanza o dell’adozione o dell’affido, documentato nel più breve tempo possibile. Ebbene anche in questo caso occorre considerare, come per i lavoratori dipendenti, i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi al parto, senza però pregiudicare la trattazione di procedimenti in cui vi siano imputati sottoposti a misure cautelari personali. Per il periodo precedente, la causa di rinvio deve essere documentata con una certificazione medica attestante la sussistenza di patologie o del rischio di gravi complicazioni.

Inoltre, le gravi necessità dei figli, in particolare se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell’udienza, nel caso in cui siano riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all’assistenza del filgio medesimo.

Insomma ottimo risultato raggiunto dal Comitato Pari Opportunità presso il consiglio giudiziario di Milano, con l’auspicio che sia da spunto per tutti gli altri fori.

Letto 2510 volte Ultima modifica il Mercoledì, 25 Luglio 2018 07:37
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Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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