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Locazione per uso diverso da quello abitativo: inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni se immobile abusivo o privo di titoli autorizzativi - Studio Legale Costanzo

Martedì, 24 Novembre 2020 15:37

Locazione per uso diverso da quello abitativo: inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni se immobile abusivo o privo di titoli autorizzativi

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Immobile

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 17557 del 21/08/2020, ha statuito che nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della "res" possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, qualora quest’ultimo provi il conseguente pregiudizio patito.

La S.C., con Sentenza n. 17557 del 21/08/2020, è tornata sul delicato istituto della locazione.

La locazione, ai sensi dell’art. 1571 c.c., è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il contratto di locazione presenta una duplice faccia: da un lato, contratto “consensuale” in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa; dall’altro, contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.

Le principali diatribe in materia di locazione concernono i rapporti tra locatore e conduttore ed i relativi pregiudizi subiti.

I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 17557 del 21/08/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: << Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della "res" (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 c.c., ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno "in re ipsa” >>.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della "res" possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, qualora quest’ultimo provi il conseguente pregiudizio subìto.

Letto 1748 volte Ultima modifica il Martedì, 24 Novembre 2020 15:40
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