studiocostanzo.net

Caparra confirmatoria e clausola penale: le ultime dalla Cassazione - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 02 Dicembre 2020 09:48

Caparra confirmatoria e clausola penale: le ultime dalla Cassazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Soldi

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17715 del 25/08/2020, ha statuito che il potere del giudice di ridurre la penale ex art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria sia per il carattere eccezionale della norma, sia perché la caparra, a differenza della penale, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento.

La Cassazione, con la Sentenza n. 17715 del 25/08/2020, è tornata sulla pungente questione relativa le differenze applicative tra caparra confirmatoria e penale.

Ai sensi dell’art. 1387 c.c.: “Se al momento della conclusione del contratto [1326 ss.] una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l’inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo in caso di recesso dal contratto.

Triplice è la funzione della caparra confirmatoria: di conferma del contratto, di anticipo della prestazione e di indennizzo preventivo per l'eventuale inadempimento o per il ritardo.

La caparra, inoltre, deve essere data alla parte, se data ad un terzo, infatti, non è caparra, bensì deposito cauzionale.

È doveroso precisare che le disposizioni della clausola penale si applicano alla caparra, tranne la limitazione dell'art. 1382 c.c. e la riduzione prevista dall'art. 1384 c.c.

Ciò comporta, altresì, la probabilità sempre più diffusa di confusione e/o contaminazione tra le due fattispecie.

Al riguardo, di recente, con la Sentenza n. 17715 del 25/08/2020, gli Ermellini sono intervenuti nuovamente per delinearne le differenze.

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, con la Sentenza n. 17715 del 25/08/2020 hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento”.

Emerge, ergo, il potere del giudice di ridurre la penale ex art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria sia per il carattere eccezionale della norma, sia perché la caparra, a differenza della penale, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento.

Letto 4986 volte
Pubblicato in Altri diritti
Etichettato sotto
  • caparra confirmatoria
  • clausola penale
  • ultime cassazione

Articoli correlati (da tag)

  • Caparra confirmatoria e clausola penale: le ultime dalla Cassazione sulle differenze
  • Caparra confirmatoria: le ultime dalla Cassazione
  • Diversi rimedi esperibili in caso di inadempimento, ove sia stata versata la caparra confirmatoria
Altro in questa categoria: « Locazione per uso diverso da quello abitativo: inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni se immobile abusivo o privo di titoli autorizzativi Risoluzione contratto di compravendita per inadempimento anche se implicitamente richiesta »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version