Diversi rimedi esperibili in caso di inadempimento, ove sia stata versata la caparra confirmatoria
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020, ha statuito che la caparra confirmatoria ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell' "an" e nel "quantum".
La Cassazione, con la Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020, è tornata sull’istituto della caparra confirmatoria.
Ai sensi dell’art. 1387 c.c.: “Se al momento della conclusione del contratto [1326 ss.] una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l’inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo in caso di recesso dal contratto.
Triplice è la funzione della caparra confirmatoria: di conferma del contratto, di anticipo della prestazione e di indennizzo preventivo per l'eventuale inadempimento o per il ritardo.
La caparra, inoltre, deve essere data alla parte, se data ad un terzo, infatti, non è caparra, bensì deposito cauzionale.
È doveroso precisare che le disposizioni della clausola penale si applicano alla caparra, tranne la limitazione dell'art. 1382 c.c. e la riduzione prevista dall'art. 1384 c.c.
In caso di inadempimento, sono diverse le armi in pungo del legittimato.
Al riguardo, di recente, con la Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020, gli Ermellini sono intervenuti nuovamente per delinearne le differenze.
I Giudici di Piazza Cavour, infatti, con la Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020 hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell' "an" e nel "quantum" “.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che qualora la parte non inadempiente intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sarà legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, preferisca agire per la risoluzione o per l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno andrà comunque provato nell' "an" e nel "quantum".
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