L'utilizzatore che ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto al risarcimento
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020, ha statuito che, per quanto concerne il leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta difforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto al risarcimento derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni
La S.C., con Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020, è tornata sulla peculiare figura del contratto di leasing.
Il contratto di leasing (che può essere leasing finanziario o leasing operativo) è quel particolare contratto in virtù del quale un soggetto (locatore o concedente) concede a un altro soggetto (utilizzatore), il diritto di utilizzare un determinato bene dietro il pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza del contratto, è previsto per quest’ultimo la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto, mediante il pagamento del prezzo di riscatto.
Si distingue tra leasing “di puro godimento”, se lo scopo del contratto è solo quello di consentire l’impiego temporaneo del bene da parte dell’utilizzatore, e leasing c.d. “traslativo”, se la finalità è quella di consentire un trasferimento differito del bene mediante una rateizzazione del prezzo.
Per quanto concerne quest’ultima fattispecie, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie stante la relativa peculiarità.
Gli Ermellini, infatti, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove l'utilizzatore aveva trasmesso al concedente una dichiarazione, non corrispondente al vero, di avvenuta consegna del bene, versato periodicamente i canoni e poi sospeso il pagamento degli stessi dopo otto mesi, comunicando di non aver ricevuto il bene, con l'effetto di impedire al concedente la sospensione del pagamento dell'intero prezzo al fornitore.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto all'obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, per quanto concerne il leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta difforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto al risarcimento derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni.
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