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Indebito oggettivo - Studio Legale Costanzo

Venerdì, 09 Gennaio 2026 14:27

Indebito oggettivo

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 20514 del 21/07/2025, ha statuito che l'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c..

La S.C., con Ordinanza n. 20514 del 21/07/2025, è tornata sulla fattispecie dell’indebito arricchimento.

Ai sensi dell’art. 2033 c.c. “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”.

La norma in esame concerne l'ipotesi in cui il debito non sussiste, cioè è privo di qualsiasi causa di giustificazione: non solo il caso in cui non è mai sorto, ma anche quando è già stato estinto con adempimento (1176 ss. c.c.) o altro mezzo (novazione 1230 c.c., remissione 1236 c.c., compensazione 1241 c.c., confusione 1253 c.c.) o anche quando venga retroattivamente meno il negozio fondamentale, come accade, ad esempio, in caso di annullamento (1441 c.c.) o risoluzione (1453 ss. c.c.).

La dottrina ritiene che vi comprende anche l'indebito soggettivo "ex latere creditoris" ossia quando chi paga ha un debito ma non nei confronti del destinatario del pagamento bensì verso un terzo.

La ratio di tale norma la si riscontra nel fatto che se non esiste un debito, non ha senso effettuare un pagamento: chi lo ha eseguito ha diritto alla restituzione di quanto versato nonché dei frutti e degli interessi.

Di recente gli Ermellini sono tornati sul relativo argomento in ambito societario tra società di persone e soci.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 20514 del 21/07/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c..

Avv. Giulio Costanzo
Letto 101 volte Ultima modifica il Venerdì, 09 Gennaio 2026 14:32
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