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La qualificazione della polizza decennale postuma - Studio Legale Costanzo

Martedì, 13 Ottobre 2026 08:39

La qualificazione della polizza decennale postuma

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Corte di cassazione qualifica la polizza decennale postuma come assicurazione contro i danni per conto di chi spetta e riconosce all’acquirente-assicurato la legittimazione ad agire direttamente contro l’assicuratore, nei limiti dell’art. 1669 c.c.

La controversia trae origine dal dissesto e dal cedimento di una parte dell’immobile, con conseguenti danni al piazzale. La società attrice ha proposto domanda risarcitoria nei confronti della società costruttrice, dell’impresa appaltatrice e degli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, deducendo la responsabilità prevista dagli artt. 1669 e 2043 c.c. Nel giudizio è stata coinvolta anche la compagnia assicurativa, in forza della polizza decennale postuma stipulata dalla società costruttrice.

La Corte di cassazione ha chiarito che la polizza prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 122/2005 non costituisce un’assicurazione della responsabilità civile del costruttore, ma una peculiare assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, secondo la logica dell’art. 1891 c.c. La sua funzione è assicurare una tutela effettiva dell’acquirente, evitando che il pagamento dell’indennizzo dipenda dalle vicende patrimoniali o processuali della società costruttrice.

Ne consegue che l’acquirente-assicurato, pur non essendo parte formale del contratto, è legittimato, in linea di principio, ad agire direttamente contro l’assicuratore per far valere i diritti derivanti dalla polizza. La Corte precisa tuttavia che il giudice di merito deve esaminare il contenuto della polizza concreta e verificare, ove rilevante, l’eventuale legittimazione concorrente della società contraente.

La garanzia non ha portata generale: copre i danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli arrecati a terzi, purché riconducibili alla responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. Restano invece esclusi i danni imputabili soltanto ai sensi dell’art. 2043 c.c.; l’accertamento di tale diverso titolo non è sufficiente a rendere operativa la polizza decennale postuma.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., la responsabilità dei soggetti coinvolti e il contenuto della polizza concretamente stipulata. In particolare, dovrà verificare quando la società attrice abbia acquisito una conoscenza sufficientemente completa del danno e della sua riferibilità causale, nonché se ricorrano le condizioni per l’azione diretta dell’assicurato.

Letto 21 volte Ultima modifica il Martedì, 13 Ottobre 2026 08:46
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