Martedì, 13 Ottobre 2026 08:39

La qualificazione della polizza decennale postuma

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(1 Vota)

La Corte di cassazione qualifica la polizza decennale postuma come assicurazione contro i danni per conto di chi spetta e riconosce all’acquirente-assicurato la legittimazione ad agire direttamente contro l’assicuratore, nei limiti dell’art. 1669 c.c.

La controversia trae origine dal dissesto e dal cedimento di una parte dell’immobile, con conseguenti danni al piazzale. La società attrice ha proposto domanda risarcitoria nei confronti della società costruttrice, dell’impresa appaltatrice e degli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, deducendo la responsabilità prevista dagli artt. 1669 e 2043 c.c. Nel giudizio è stata coinvolta anche la compagnia assicurativa, in forza della polizza decennale postuma stipulata dalla società costruttrice.

La Corte di cassazione ha chiarito che la polizza prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 122/2005 non costituisce un’assicurazione della responsabilità civile del costruttore, ma una peculiare assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, secondo la logica dell’art. 1891 c.c. La sua funzione è assicurare una tutela effettiva dell’acquirente, evitando che il pagamento dell’indennizzo dipenda dalle vicende patrimoniali o processuali della società costruttrice.

Ne consegue che l’acquirente-assicurato, pur non essendo parte formale del contratto, è legittimato, in linea di principio, ad agire direttamente contro l’assicuratore per far valere i diritti derivanti dalla polizza. La Corte precisa tuttavia che il giudice di merito deve esaminare il contenuto della polizza concreta e verificare, ove rilevante, l’eventuale legittimazione concorrente della società contraente.

La garanzia non ha portata generale: copre i danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli arrecati a terzi, purché riconducibili alla responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. Restano invece esclusi i danni imputabili soltanto ai sensi dell’art. 2043 c.c.; l’accertamento di tale diverso titolo non è sufficiente a rendere operativa la polizza decennale postuma.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., la responsabilità dei soggetti coinvolti e il contenuto della polizza concretamente stipulata. In particolare, dovrà verificare quando la società attrice abbia acquisito una conoscenza sufficientemente completa del danno e della sua riferibilità causale, nonché se ricorrano le condizioni per l’azione diretta dell’assicurato.

Letto 20 volte Ultima modifica il Martedì, 13 Ottobre 2026 08:46
Altro in questa categoria: « Prescrizione buoni postali fruttiferi

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

La qualificazione della polizza decennale postuma

La qualificazione della polizza decennale postuma

La Corte di cassazione qualifica la polizza decennale… Leggi tutto
Prescrizione buoni postali fruttiferi

Prescrizione buoni postali fruttiferi

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n.… Leggi tutto
  • 1