Ne consegue che l’acquirente-assicurato, pur non essendo parte formale del contratto, è legittimato, in linea di principio, ad agire direttamente contro l’assicuratore per far valere i diritti derivanti dalla polizza. La Corte precisa tuttavia che il giudice di merito deve esaminare il contenuto della polizza concreta e verificare, ove rilevante, l’eventuale legittimazione concorrente della società contraente.
La garanzia non ha portata generale: copre i danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli arrecati a terzi, purché riconducibili alla responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c. Restano invece esclusi i danni imputabili soltanto ai sensi dell’art. 2043 c.c.; l’accertamento di tale diverso titolo non è sufficiente a rendere operativa la polizza decennale postuma.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., la responsabilità dei soggetti coinvolti e il contenuto della polizza concretamente stipulata. In particolare, dovrà verificare quando la società attrice abbia acquisito una conoscenza sufficientemente completa del danno e della sua riferibilità causale, nonché se ricorrano le condizioni per l’azione diretta dell’assicurato.