La Corte distingue anzitutto l’applicazione diretta della T.U.N., vincolante nei limiti temporali e materiali stabiliti dalla disciplina normativa, dal suo utilizzo indiretto quale parametro del potere-dovere di liquidazione equitativa previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c. Per i fatti anteriori al 5 marzo 2025, e anche per fattispecie estranee all’ambito oggettivo della tabella, non si configura un’applicazione retroattiva diretta, né il ricorso all’analogia iuris: il giudice utilizza la T.U.N. come criterio aggiornato per concretizzare l’equità. La tabella assume così un ruolo generale e privilegiato, in quanto la fonte normativa e la struttura uniforme favoriscono parità di trattamento, prevedibilità e coerenza delle liquidazioni.
Le Tabelle di Milano non sono tuttavia definitivamente superate: possono essere preferite quando risultino più adeguate alle peculiarità del caso concreto, ma tale scelta deve essere sorretta da una motivazione puntuale, specifica e verificabile, soprattutto quando la controversia rientri nell’ambito materiale normalmente regolato dalla T.U.N.
La motivazione deve esaminare la concreta materialità del danno e le circostanze eccezionali che giustificano lo scostamento, senza ridurre la liquidazione a un automatismo tabellare. Sul piano processuale, nei giudizi di appello il giudice non può sostituire liberamente il criterio già applicato: se la scelta della tabella non è stata censurata e l’impugnazione riguarda soltanto modalità o quantum, opera il giudicato interno; la T.U.N. può invece essere dedotta quando sia stata contestata proprio la correttezza del criterio equitativo prescelto. La pronuncia offre quindi un criterio di equilibrio: la T.U.N. costituisce il parametro privilegiato e più aggiornato, ma l’equità continua a richiedere una valutazione individualizzata e una motivazione capace di rendere controllabile il percorso seguito dal giudice di merito.