La Corte di cassazione rimette al Primo Presidente il contrasto sulle conseguenze della mancata fissazione dell’udienza di discussione orale in appello, nonostante la rituale richiesta della parte.
Con Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 30 gennaio 2026, n. 2010, la Corte di cassazione ha esaminato una controversia risarcitoria collegata al decesso di un paziente. I familiari del defunto avevano chiesto il risarcimento dei danni nei confronti dei sanitari e della struttura ospedaliera; la Corte d’appello aveva affermato la responsabilità dei convenuti. I ricorrenti hanno quindi censurato, tra l’altro, il fatto che il giudice d’appello avesse deciso senza fissare l’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta formulata e reiterata ai sensi dell’art. 352 c.p.c.
La questione processuale investe il rapporto tra l’art. 352 c.p.c. e le garanzie previste dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché la disciplina della nullità di cui all’art. 156 c.p.c. e il motivo di ricorso previsto dall’art. 360, n. 4, c.p.c. Un primo orientamento ritiene che l’omessa fissazione dell’udienza, quando la richiesta sia rituale, determini automaticamente la nullità della sentenza. Secondo questa impostazione, la mancata discussione finale impedisce ai difensori di esercitare pienamente il diritto di difesa e altera il contraddittorio, senza che sia necessario indicare quali specifici argomenti sarebbero stati svolti oralmente.
L’indirizzo opposto esclude, invece, una nullità automatica. La discussione orale avrebbe funzione prevalentemente illustrativa e non sostitutiva delle difese scritte; pertanto, la parte dovrebbe dimostrare un concreto pregiudizio difensivo, indicando in che modo l’omissione avrebbe inciso sulla decisione o sulla possibilità di ottenere una pronuncia diversa e più favorevole. Questa lettura valorizza i principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse a evitare formalismi privi di effettiva incidenza, senza tuttavia escludere la tutela dell’oralità quando essa sia realmente necessaria per il pieno esercizio della difesa.
La Corte di cassazione non ha risolto il contrasto, rilevando che le due impostazioni si sono recentemente rafforzate e producono conseguenze diverse sulla validità della sentenza. Per questa ragione ha rimesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., affinché valuti l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite. La decisione non offre dunque una soluzione definitiva, ma segnala l’esigenza di individuare un criterio stabile capace di bilanciare oralità, difese scritte, contraddittorio e ragionevole durata del processo, distinguendo le violazioni realmente lesive da quelle meramente formali.