Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio >>.
L’art. 345 c.c. primo comma pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio.
Si ha una domanda nuova << quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio >> (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023).
Il provvedimento che dichiara inammissibile l'appello è una pronuncia di rito e non preclude, pertanto, la riproponibilità della domanda in un autonomo e separato giudizio di primo grado.
Non sono, invece, considerate domande "nuove" in quanto svolgimento delle domande proposte in primo grado:
- la richiesta di restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- le domande proposte dai terzi intervenuti ex art. 344 del c.p.c.;
- quelle che derogano al divieto per legge, come il caso previsto dall'art. 1453, comma 2 c.c., secondo il quale è possibile trasformare in domanda di risoluzione l'originaria domanda di adempimento (la giurisprudenza, però, richiede che non vengano dedotti nuovi fatti costitutivi).
La S.C. di Cassazione, con l’Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022, è tornata sul relativo tema ed ha così enucleato il seguente principio di diritto: “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova“.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la risoluzione del contratto, pur comportando l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, se proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova, non potendo il giudice emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti chiedere, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Avv. Giulio Costanzo