Opposizione al fermo amministrativo: Chi è il soggetto legittimato passivo?
Scritto da Avv. Giulio CostanzoIn caso di opposizione al fermo amministrativo dell’auto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione è l’agente di riscossione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10854 del 7 maggio 2018, ha stabilito che il soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione al fermo amministrativo è l’agente di riscossione che ha avviato la procedura di fermo.
Pertanto, si esclude un litisconsorzio necessario con l’ente impositore, il quale può essere chiamato in causa dall’agente di riscossione solo per escludere la propria responsabilità istituzionale in merito all’attivazione della procedura di riscossione, in quanto atto integrante un dovere di ufficio.
I Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il legittimato passivo del ricorso avverso un atto dell’Agenzia delle Entrate può essere l’agente di riscossione o l’ente creditore, a seconda del vizio denunciato in atti dal contribuente. Infatti, se il vizio riguarda l’attività di riscossione, legittimato passivo è l’agente di riscossione; se, invece, il vizio riguarda il tributo in sé, legittimato passivo è l’ente creditore.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere di integrare il contraddittorio, nei confronti dell’ente creditore, spetta all’agente di riscossione, e, ciò, ai soli fini di rivalsa.
Con la citata ordinanza, quindi, la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto: “anche in un’azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un’ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l’adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l’agente della riscossione; da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all’iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall’altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione; residuando la sua facoltà di chiamare in causa l’ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità”.