I Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il legittimato passivo del ricorso avverso un atto dell’Agenzia delle Entrate può essere l’agente di riscossione o l’ente creditore, a seconda del vizio denunciato in atti dal contribuente. Infatti, se il vizio riguarda l’attività di riscossione, legittimato passivo è l’agente di riscossione; se, invece, il vizio riguarda il tributo in sé, legittimato passivo è l’ente creditore.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’onere di integrare il contraddittorio, nei confronti dell’ente creditore, spetta all’agente di riscossione, e, ciò, ai soli fini di rivalsa.
Con la citata ordinanza, quindi, la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto: “anche in un’azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un’ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l’adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l’agente della riscossione; da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all’iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall’altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione; residuando la sua facoltà di chiamare in causa l’ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità”.