Sicurezza dei macchinari utilizzati sul posto di lavoro
Scritto da Avvocato Giulio CostanzoIl datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’art. 70 del D.LGS 81/08, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.LGS 81/08, rubricato “Obblighi del datore di lavoro”, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al precedente art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
In virtù del comma 2, lett. C, del medesimo decreto legislativo, emanato in ambito della sicurezza del lavoro, all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e, ai sensi del comma 3, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.
Il datore di lavoro, dunque, deve adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e, inoltre, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
Gli strumenti di lavoro, inoltre, devono essere assoggettati costantemente alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z (ovvero: aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione).
Ancora, l’art. 81, rubricato “Requisiti di sicurezza”, al primo comma, stabilisce che “tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte” e, al secondo comma, che “ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche”.
La principale direttiva da prendere in riferimento per la costruzione di macchinari industriali è la direttiva n. 2006/42/CE, detta “Direttiva Macchine”, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 17/2010, entrata in vigore il 6 marzo 2010. Essa definisce i requisiti essenziali di sicurezza (“RES”) che ogni macchina deve possedere per poter essere venduta e utilizzata all’interno dell’Unione Europea e ha un duplice scopo: da un lato, di consentire la libera circolazione delle macchine all’interno del mercato interno e, dall’altro, di garantire al contempo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
I “RES”, contenuti nell’allegato I della Direttiva Macchine, sono cogenti e obbligatori, ovvero inderogabili: la norma considera una macchina conforme agli standard di sicurezza se rispetta la totalità dei RES applicabili ad essa.
Tale direttiva statuisce, inoltre, che dal macchinario debba risultare la dichiarazione CE di conformità.
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