studiocostanzo.net

Legittima l’installazione di telecamere su edifici privati se con finalità di sicurezza - Studio Legale Costanzo

Martedì, 21 Maggio 2019 16:51

Legittima l’installazione di telecamere su edifici privati se con finalità di sicurezza

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Telecamere video-sorveglianza

La Cassazione sancisce: l’installazione di telecamere sulla pubblica via non è violenza privata se la finalità è la sicurezza e se sono segnalate

Telecamere di videosorveglianza: quando sono legittime?

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 20527 pubblicata il 13 maggio 2019, è intervenuta in una materia delicata e che ha dato adito a numerosi dibattiti sul punto.

Il caso concreto riguardava i proprietari di un edificio che avevano installato alcune telecamere di video-sorveglianza sul muro peri

metrale del fabbricato, in quanto infastiditi da rumori, schiamazzi, auto in sosta e passaggio di persone ad ogni ora del giorno e della notte ed anche da escrementi di cane lasciati davanti al loro cancello.

L’installazione di dette telecamere era giustificata da motivi di sicurezza che avevano indotto i suddetti proprietari a “minacciare” i vicini di utilizzare le videoregistrazioni a supporto di eventuali denunce contro i presunti autori delle lamentate molestie.

Detta situazione di fatto, tuttavia, era costata ai proprietari dell’immobile la condanna nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito per “violenza privata”.

Di contro, la Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribaltato le due precedenti decisioni, annullando le condanne perché il “fatto non sussiste”, partendo dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C212/13, secondo la quale, quando sussiste un interesse stringente del responsabile, come, ad esempio, nell’ipotesi della salvaguardia della proprietà privata, deve ritenersi legittimo il trattamento di dati personali altrui senza il consenso degli interessati, il che rende lecito ciò che in astratto non lo è.

Sul punto, va precisato che, ai sensi dell’art. 610 c.p., chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Secondo la Cassazione, invece, l’installazione di telecamere di videosorveglianza, nel registrare tutto ciò che avviene sulla pubblica via, non comporta alcuna coartazione della libertà di determinazione per le persone offese.

Pertanto, nel caso concreto, gli Ermellini hanno ritenuto che dovesse essere assolto dall’accusa di violenza privata colui che installa una telecamera puntata sulla strada pubblica, anche se riprende e registra i vicini durante le loro attività quotidiane, in quanto, in tale ipotesi, si deve compiere un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza sociale e le libertà individuali.

In definitiva, la videosorveglianza su una strada e/o un’area aperta al pubblico transito, è ritenuta legittima quando ha lo scopo di tutelare un bene fondamentale come la vita o la proprietà privata del responsabile del trattamento dei dati, purché l’esistenza della relativa apparecchiatura sia regolarmente ed adeguatamente segnalata ai terzi.

Letto 3668 volte
Pubblicato in Altri diritti
Etichettato sotto
  • telecamere
  • sicurezza
  • edifici privati

Articoli correlati (da tag)

  • Veduta ai sensi dell’art. 900 c.c. solo ove vi sia la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente
  • Sicurezza dei macchinari utilizzati sul posto di lavoro
  • WhatsApp innalza l'età minima dai 13 ai 16 anni per tutelare sicurezza e privacy dei giovanissimi
Altro in questa categoria: « Licenza d’uso di software e relativa responsabilità per danni Notifica ex art. 82 R.D. 37/1934: non vale se l’indirizzo PEC è indicato in un atto del processo »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version