metrale del fabbricato, in quanto infastiditi da rumori, schiamazzi, auto in sosta e passaggio di persone ad ogni ora del giorno e della notte ed anche da escrementi di cane lasciati davanti al loro cancello.
L’installazione di dette telecamere era giustificata da motivi di sicurezza che avevano indotto i suddetti proprietari a “minacciare” i vicini di utilizzare le videoregistrazioni a supporto di eventuali denunce contro i presunti autori delle lamentate molestie.
Detta situazione di fatto, tuttavia, era costata ai proprietari dell’immobile la condanna nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito per “violenza privata”.
Di contro, la Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribaltato le due precedenti decisioni, annullando le condanne perché il “fatto non sussiste”, partendo dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C212/13, secondo la quale, quando sussiste un interesse stringente del responsabile, come, ad esempio, nell’ipotesi della salvaguardia della proprietà privata, deve ritenersi legittimo il trattamento di dati personali altrui senza il consenso degli interessati, il che rende lecito ciò che in astratto non lo è.
Sul punto, va precisato che, ai sensi dell’art. 610 c.p., chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Secondo la Cassazione, invece, l’installazione di telecamere di videosorveglianza, nel registrare tutto ciò che avviene sulla pubblica via, non comporta alcuna coartazione della libertà di determinazione per le persone offese.
Pertanto, nel caso concreto, gli Ermellini hanno ritenuto che dovesse essere assolto dall’accusa di violenza privata colui che installa una telecamera puntata sulla strada pubblica, anche se riprende e registra i vicini durante le loro attività quotidiane, in quanto, in tale ipotesi, si deve compiere un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza sociale e le libertà individuali.
In definitiva, la videosorveglianza su una strada e/o un’area aperta al pubblico transito, è ritenuta legittima quando ha lo scopo di tutelare un bene fondamentale come la vita o la proprietà privata del responsabile del trattamento dei dati, purché l’esistenza della relativa apparecchiatura sia regolarmente ed adeguatamente segnalata ai terzi.