La concessione in licenza di un bene immateriale, come i prodotti informatici, comporta una piena responsabilità per le conseguenze negative che ne dovessero derivare. Il contratto di licenza d’uso viene inquadrato a seconda del suo scopo prevalente, infatti in base al suo contenuto puó essere ricondotto ai contratti tipici di locazione o vendita di bene immateriale oppure d’appalto d’opera quando il software viene sviluppato su specifiche disposizioni- dell’utilizzatore.
Una sentenza del Tribunale di Milano ha dichiarato la responsabilità di una società informatica per l’inadempimento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di un software gestionale. L' Organo giudicante, con la sentenza n. 5752/2017 del 22 maggio 2017, dichiarava che, a prescindere dalla qualificazione del contrattato, il fornitore assumeva un obbligo di risultato. Nel caso di specie la società aveva stipulato un contratto di fornitura di un software personalizzato, ovvero lo sviluppo su “misura” ovvero mediante l’adattamento di un software già esistente, ma alla conclusione dell’opera erano emersi gravi difetti di struttura.
Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, condannando la società informatica al risarcimento dei danni. Inoltre il giudice ha aggiunto che, indipendentemente dalla qualificazione del contratto di fornitura di software personalizzati in termini di appalto o contratto misto, tra licenza d’uso o prestazione d’opera, il fornitore assume un obbligo di risultato.
Con tale pronuncia è stato infatti chiarito che ove il committente affidi a una società informatica la realizzazione di un software calibrato secondo le sue specifiche esigenze, quest’ultima è tenuta ad assicurare la piena corrispondenza tra il software sviluppato e le specificità tecniche e funzionali che le sono state commissionate. In tale circostanza il fornitore assumerebbe infatti un’obbligazione di risultato e non già un’obbligazione di mezzo, oggetto tipico invece del contratto di prestazione d’opera professionale.
Può capitare che il software preveda l’acquisizione di parametri o dati da fonti esterne in rete, in questo caso è evidente la responsabilità dello sviluppatore per i danni da disservizio o blocco dei server utilizzati purché venga provata la mancata adozione degli accorgimenti adeguati ad evitare il malfunzionamento non voluto del programma.
L’onere della prova del danno subito incombe sul danneggiato, ma tale prova si limita all’esistenza del danno e al nesso tra il danno e la soluzione software utilizzata, senza possibilità di accertare la causa effettiva perché i rimedi adottati con urgenza per limitare o impedire gli effetti dannosi hanno modificato di fatto le originali configurazioni.
Il danno derivante da malfunzionamento di software o a qualsiasi evento dannoso legato ad un prodotto informatico prende il nome di danno informatico, l’acquirente può rivendicare nei confronti del venditore un danno indiretto, in quanto da un software affetto da errori possono sorgere danni economici ingenti, dovuti sia al mancato guadagno che al danni emergente.
In merito all’applicazione della responsabilità contrattuale occorre dimostrare la certezza e l’entità del danno, ovvero portare elementi di prova tali da imputare che il malfunzionamento del software sia derivato da mancato guadagno o un ingiusta spessa sostenuta.
Tuttavia non sempre il danno è individuabile, così diversi tribunali italiani hanno applicato il principio di equità , ovvero non potendo identificare l’entità esatta del danno, lo hanno stabilito sommariamente, contemperando gli interessi delle parti.