Le vedute, invece, a differenza delle luci, detengono sia l’inspectio che la prospectio, poiché permettono al proprietario di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente, o lateralmente. Esse non possono essere aperte ad una distanza inferiore di un metro e mezzo rispetto al fondo del vicino, a meno che tra i due fondi vicini vi sia una via pubblica.
Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne gli edifici limitrofi e le pertinenti aperture.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema decidendo su di un caso che vedeva come “protagonista” la terrazza di copertura di un edificio priva di parapetto.
I Giudici di Piazza Cavour, con la Ordinanza n. 3043 del 10/02/2020, pertanto, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. Ne consegue che l’assenza di parapetto su una terrazza di copertura di un edificio costituisce elemento decisivo per escludere che l’opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, anche se essa sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario, laddove la praticabilità può valere invece ai fini della qualificazione della situazione come luce irregolare. Per escludere anche questa seconda configurazione giuridica è necessario accertare, avuto riguardo all’attuale consistenza e destinazione dell’opera, oggettivamente considerata, ed alle sue possibili e prevedibili utilizzazioni da parte del proprietario, se e quali limitazioni, ancorché diverse e minori di quelle derivanti da un’apertura avente i caratteri della veduta o del prospetto, possano discenderne a carico della libertà del fondo vicino altrui”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di rapporti di vicinato, sussisterà una veduta solo in caso di "inspectio et prospectio in alienum" ossia solo ove vi sarà possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.
Avv. Giulio Costanzo