Opposizione a decreto ingiuntivo: qualità di titolo esecutivo del decreto opposto
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021, ha statuito che quando viene respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso.
La S.C., con la Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021, è tornata sull’opposizione a Decreto Ingiuntivo, più in particolare, per quanto concerne il titolo esecutivo.
Il decreto ingiuntivo è quel speciale provvedimento che viene chiesto all’Autorità Giudiziaria mediante ricorso ante causam, ex artt. 633 ss. c.p.c., in modo da ottenere la consegna di una somma di danaro (purché sia certa, liquida ed esigibile), o altro bene fungibile, oppure la consegna di un bene mobile.
Avverso tale decreto, è possibile poi promuovere opposizione entro il termine di 40 giorni.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è il giudizio di cognizione che si instaura in seguito all’opposizione al provvedimento emesso in sede monitaria dal giudice, inaudita altera parte, entro il termine di 40 giorni dalla relativa notifica: l’ingiunto diviene attore sostanziale, mentre il creditore convenuto sostanziale.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla qualità di titolo esecutivo del decreto opposto.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso relativo ad una opposizione a Decreto Ingiuntivo ove vi era stato il rigetto dell'opposizione con Sentenza non pronunciante sull'esecutività del decreto stesso.
Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021
La S.C., con la Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, purché la domanda modificata sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo.