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Opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c. - Studio Legale Costanzo

Martedì, 08 Aprile 2025 08:24

Opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 31436 del 07/12/2024, ha statuito nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius.

La S.C., con Sentenza n. 13373 del 15/05/2024, è tornata sull’atto di precetto e sulla opposizione ex art. 617 c.p.c..

L'atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., consiste nella “intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni".

Trattasi, dunque, di un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata con l'avvertimento che, scaduto tale termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi; intimazione fatta in forza di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).

Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.

Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in relazione al mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c..

Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 31436 del 07/12/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 826 volte Ultima modifica il Martedì, 08 Aprile 2025 08:33
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