Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.
Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in relazione al mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c..
Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 31436 del 07/12/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius.
Avv. Giulio Costanzo