Giovedì, 10 Aprile 2025 09:39

Contatore e consumatore

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 512 del 09/01/2025, ha stabilito che, in tema di contratti di somministrazione circa la rilevazione dei consumi mediante contatore vige una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 512 del 09/01/2025, è tornata sulla pungente questione relativa ai consumi delle utenze da parte del consumatore.

La società contemporanea, in virtù di una globalizzazione sempre più diffusa e di un consumismo sempre più esasperato, si fonda sull’estesa crescita a livello planetario di spese volte all’acquisto di beni che soddisfano bisogni non solo “primari”, ma soprattutto “secondari”.

Protagonista indiscusso di tale società è il consumatore.

La relativa definizione ci viene data dall’art. 3, comma 1, lett a) del Codice del Consumo, in virtù della quale il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; in caso contrario, è un professionista.

Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti tra le figure del consumatore e del professionista, con conseguente applicazione, nei confronti del primo, della speciale normativa disciplinata dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e, del secondo, di quella generale del codice civile.

Gli Ermellini sono tornati sul tema relativo cassando la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione.

I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 512 del 09/01/2025, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratti di somministrazione circa la rilevazione dei consumi mediante contatore vige una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 429 volte Ultima modifica il Giovedì, 10 Aprile 2025 10:13

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