Le parti del rapporto contrattuale, infatti, sono tenuti ad agire in maniera tale da poter preservare gli interessi dell'altra, al di là degli specifici obblighi contrattuali o dal rispetto del principio del neminem laedere: l'obbligo di lealtà si affianca, in tal modo, all'obbligo di salvaguardia dell'altrui utilità, nei limiti di un apprezzabile sacrificio.
I contraenti devono comportarsi secondo buona fede in ogni fase del rapporto contrattuale: durante le trattative (ex art.1337 c.c.), in pendenza di condizione sospensiva o risolutiva (ex art. 1358 c.c.), nell’esercizio dell’eccezione di inadempimento (ex art. 1360 c.c.) e, infine, nell’esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.).
La buona fede, ai sensi dell’articolo 1366 c.c., svolge una funzione di interpretazione del contratto stesso.
Tale dovere di buona fede, in senso oggettivo, si differenzia dalla buona fede soggettiva (che consiste nell’ignoranza non colposa della lesione dell’altrui diritto) e si pone come regola di comportamento relativo al principio di solidarietà sociale.
La buona fede è, quindi, uno strumento che integra, limita e corregge il contenuto normativo dell’obbligazione.
Stante l’astrattezza di tale principio, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 4076 del 17/02/2025, di recente sono tornati sul corrispondente tema, enucleando il seguente principio di diritto: “In tema di "interest rate swap", gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di "interest rate swap", gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea e, in assenza, la causa del contratto rimane indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale.
Avv. Giulio Costanzo